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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario): prima di applicare la notifica presso la segreteria della commissione, il rimettente avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica con le modalità ordinarie.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva dubitato della norma che, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede che le comunicazioni nel processo tributario siano fatte presso la segreteria della commissione stessa, senza obbligo di ricerche anagrafiche.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario: comunicazioni in caso di irreperibilità), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per mancanza di rilevanza: il piego raccomandato era stato restituito senza indicazione della ragione della mancata consegna, per cui il giudice avrebbe dovuto prima disporre il rinnovo della notifica ex artt. 161 e 291 c.p.c. (applicabili al processo tributario), e solo poi valutare se ricorressero i presupposti dell’art. 17, comma 3.

Il principio

Nel processo tributario, la notificazione presso la segreteria della commissione ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 può essere utilizzata solo dopo aver esperito le ordinarie modalità di notifica previste dal codice di procedura civile; la questione è irrilevante se il giudice non ha ancora tentato il rinnovo.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992?

Che, in caso di mancata elezione di domicilio o irreperibilità assoluta, le comunicazioni del processo tributario vengono effettuate presso la segreteria della commissione tributaria.

Perché il giudice avrebbe dovuto prima rinnovare la notifica?

Perché il piego raccomandato era stato restituito senza spiegazione; ciò imponeva di tentare nuovamente la notifica prima di applicare la norma-valvola sulla comunicazione in segreteria.

Qual è il regime di notifica nel processo tributario?

Si applicano gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992; in via suppletiva, le norme del codice di procedura civile per quanto da essi non disciplinato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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