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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche connesse alla ricostruzione delle zone franose della Campania: la limitazione dell’autonomia privata è giustificata dall’interesse pubblico.

Di cosa si tratta

Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme (d.l. n. 180/1998 e d.lgs. n. 354/1999) che vietavano la devoluzione ad arbitri delle controversie, già oggetto di compromesso, relative a lavori pubblici nel programma di ricostruzione delle zone della Campania colpite da frane.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998, conv. in l. n. 267/1998, e art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 354/1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97 Cost. Rimettente: Collegio arbitrale di Napoli.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza sotto ogni profilo: le censure ex art. 3 erano già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 376/2001; non vi era violazione dell’autonomia privata, del giudice naturale, del diritto di difesa né del principio di buon andamento.

Il principio

Il legislatore può vietare l’arbitrato per controversie di rilevante interesse pubblico senza violare l’autonomia privata: il divieto si applica alla domanda di arbitrato, non ha efficacia retroattiva, e la tutela giurisdizionale ordinaria garantisce comunque il diritto di difesa.

Domande e risposte

Perché il legislatore può vietare l’arbitrato per certi tipi di controversie?

Perché l’arbitrato è una deroga all’ordinaria giurisdizione statale, e l’interesse pubblico può giustificare limitazioni all’autonomia privata in materia processuale.

Cosa è una clausola compromissoria?

Una pattuizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere eventuali controversie ad arbitri invece che ai giudici ordinari.

Quando si applica il divieto di arbitrato in questi casi?

Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 180/1998: le controversie per cui era già stata notificata la domanda di arbitrato prima di tale data sono escluse dal divieto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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