Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Maiolo nei confronti del dott. Caselli: la Camera, nelle more, aveva revocato la propria deliberazione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano (sezione penale) aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando la delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’onorevole Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Milano (sez. penale) vs. Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 23 novembre 1999 sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.
La decisione della Corte
Il ricorso per conflitto è dichiarato inammissibile. La Camera aveva nelle more revocato la propria deliberazione di insindacabilità: venuta meno la difformità di valutazione tra Camera e giudice, la materia del conflitto era cessata.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato diventa inammissibile quando, nel corso del giudizio, venga meno la difformità di valutazione che lo aveva originato (nella specie, la Camera revoca la delibera di insindacabilità).
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un giudice) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia esercitato attribuzioni che non gli spettano.
Cosa accade se la Camera revoca la delibera di insindacabilità?
Il conflitto si estingue per cessazione della materia del contendere: non vi è più alcuna preclusione al giudice di pronunciarsi nel merito sulla responsabilità del parlamentare.
Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
La prerogativa che esclude la responsabilità penale e civile dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; la Camera valuta se i fatti rientrano in tale copertura.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.