Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla mancata proroga del contratto di locazione a favore del conduttore che ha esercitato il diritto di prelazione nell’ambito delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma (sezione distaccata di Ostia), nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione promosso dall’ENPAF, aveva dubitato che le norme sulle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali non prevedessero la proroga del contratto a favore del conduttore titolare del diritto di prelazione.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 6, commi 5 e 6, d.lgs. n. 104/1996 e art. 3 del d.l. n. 351/2001, conv. in l. n. 410/2001 (dismission patrimonio immobiliare enti previdenziali), in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Roma sez. distaccata di Ostia.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità sotto due profili: la pronuncia additiva richiesta introdurrebbe una tutela diversa da quella risarcitoria già prevista dall’ordinamento (rimessa alla discrezionalità del legislatore); la descrizione della fattispecie era comunque carente (non era chiaro se il conduttore avesse esercitato o solo manifestato l’intenzione di esercitare la prelazione).
Il principio
Quando la lesione lamentata trova già tutela nei rimedi ordinari dell’ordinamento (ad es. il risarcimento per scorrettezza contrattuale), la pronuncia additiva richiesta al giudice costituzionale è inammissibile in quanto sostituirebbe scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Il conduttore che esercita la prelazione ha diritto a restare nell’immobile sino al completamento della procedura?
La questione è stata dichiarata inammissibile; la Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria già esistente fosse sufficiente e che una proroga ex lege richiedesse l’intervento del legislatore.
Perché la questione è inammissibile anche per difetto di rilevanza?
Il rimettente non aveva chiarito se il conduttore avesse già formalmente esercitato il diritto di prelazione o avesse solo manifestato genericamente tale intenzione.
Cosa sono le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali?
Procedure di vendita degli immobili di proprietà di enti come INPS, INAIL ecc., disciplinate dal d.lgs. n. 104/1996, che riconoscono ai conduttori il diritto di acquisto preferenziale (prelazione).
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.