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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul requisito dei sei anni di iscrizione all’albo per i difensori nominati dall’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede né l’uguaglianza né il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità degli artt. 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) nella parte in cui richiedono, per i difensori scelti dall’imputato ammesso al gratuito patrocinio, un’anzianità di iscrizione all’albo speciale di almeno sei anni, requisito non richiesto per i difensori di ufficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace rimettente ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 comma 3 della Costituzione, lamentando: a) una disparità di trattamento tra imputati che beneficiano del gratuito patrocinio (costretti a scegliere tra difensori con sei anni di anzianità) e imputati ordinari (liberi di scegliere qualsiasi avvocato); b) una violazione del diritto di difesa, poiché un difensore di ufficio può esercitare senza vincoli di anzianità, mentre il difensore di fiducia del beneficiario del gratuito patrocinio deve avere sei anni di iscrizione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza conformemente alle ordinanze n. 299/2002 e n. 374/2003. Il requisito dell’anzianità risponde all’esigenza di garantire un’adeguata preparazione ai difensori che operano nell’ambito del gratuito patrocinio e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa, poiché la scelta avviene tra tutti i difensori iscritti nell’apposito elenco.
Il principio
Il requisito di sei anni di anzianità professionale per i difensori ammessi all’elenco del gratuito patrocinio è costituzionalmente legittimo: risponde a esigenze di qualità della difesa tecnica e non lede il principio di uguaglianza né il diritto all’assistenza legale dell’imputato non abbiente, che può scegliere tra tutti i difensori iscritti nell’apposito elenco.
Domande e risposte
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio)?
Il patrocinio a spese dello Stato è il diritto delle persone con reddito non superiore a una soglia stabilita per legge di farsi assistere da un avvocato le cui spese sono coperte dall’erario. È disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e attua il diritto costituzionale all’assistenza legale garantita dall’art. 24, comma 3, Cost.
Perché il difensore di ufficio non deve avere sei anni di anzianità mentre il difensore di fiducia del beneficiario sì?
Secondo il rimettente questa diversità era irragionevole. La Corte ha tuttavia ritenuto che i due istituti abbiano finalità diverse: il difensore di ufficio supplisce all’assenza di scelta del difendente; il difensore scelto dal beneficiario del gratuito patrocinio opera nell’ambito di un sistema pubblico di finanziamento che giustifica requisiti di qualità professionali minimi.
Come si accede all’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio?
Gli avvocati che vogliono essere inseriti nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato presentano domanda al Consiglio dell’Ordine territoriale, dimostrando il requisito dell’anzianità professionale (sei anni per le cause penali, minore per quelle civili e amministrative). L’iscrizione è soggetta a revoca in caso di comportamenti deontologicamente scorretti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e assistenza legale per i non abbienti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.