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Il Tribunale di Torino aveva impugnato l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000), contestandone la compatibilità con i principi di legalità e obbligatorietà dell’azione penale. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché il rimettente, pur affermando la sussistenza di tutte le condizioni, omette di motivare sull’assenza di opposizione della parte offesa.
Di cosa si tratta
L’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice di pace dichiari di non doversi procedere quando il fatto è di particolare tenuità, la condotta è occasionale e il procedimento non pregiudica le esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute. Questa disposizione si applica anche ai reati di competenza del giudice di pace trattati da altri giudici per connessione. Il Tribunale di Torino, in un processo per lesioni colpose, ne contestava la legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha impugnato l’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 e l’art. 17, comma 1, lett. f), della l. n. 468/1999 (delega) in riferimento agli artt. 25 co. 2, 76, 101 co. 2 e 112 della Costituzione, sostenendo che la “rinuncia alla punibilità” per tenuità del fatto eccedesse la delega e violasse il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: il rimettente, pur affermando che ricorrono tutte le condizioni per la declaratoria di non luogo a procedere, non considera il requisito dell’assenza di opposizione della parte offesa (art. 34, comma 3). Nella precedente ordinanza n. 34/2003 la Corte aveva già rilevato che proprio tale opposizione impediva l’applicazione dell’istituto nel caso concreto. Il nuovo rimettente non ha spiegato come quella circostanza fosse mutata.
Il principio
La riproposizione di una questione già dichiarata inammissibile per motivi rimuovibili dal giudice è possibile, ma il rimettente deve dimostrare di aver eliminato il vizio originario. Se non lo fa — e in particolare non motiva sui presupposti di rilevanza che la Corte aveva già indicato come mancanti — la questione rimane inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è la “particolare tenuità del fatto” nel procedimento davanti al giudice di pace?
È una causa di non procedibilità che il giudice dichiara quando, valutato il danno o pericolo, l’occasionalità della condotta e il grado di colpevolezza, il fatto appaia di scarsa rilevanza e l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze dell’imputato. La parte offesa può opporsi.
Perché il rimettente contestava che la delega fosse stata rispettata?
La legge delega parlava di “definizione del procedimento”, che a suo avviso significava un rito accelerato, non una rinuncia alla punità. Il legislatore delegato aveva invece introdotto una vera e propria causa di non procedibilità, andando oltre i criteri direttivi.
Come si è evoluta poi la norma sulla tenuità del fatto?
Il d.lgs. n. 28/2015 ha introdotto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) applicabile in via generale a tutti i reati, superando il modello limitato al giudice di pace.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per i diversi trattamenti tra imputati
- Art. 111 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale e ragionevole durata del processo
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