Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal GUP di Vicenza sull’art. 8 del d.lgs. n. 61/2002, che aveva riformato i reati societari senza abrogare l’art. 136 del Testo Unico Bancario. La scelta di mantenere il divieto penale per i dirigenti bancari è non irragionevole, data la peculiarità e la rilevanza pubblica dell’attività creditizia.
Di cosa si tratta
L’art. 136 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) vieta agli esponenti bancari (amministratori, direttori, organi di controllo) di contrarre obbligazioni con la propria banca senza unanime deliberazione degli organi. La riforma societaria del 2002 (d.lgs. n. 61) aveva abrogato il corrispondente art. 2624 c.c. per le società ordinarie. Il GUP di Vicenza riteneva irragionevole che sopravvivesse solo il divieto bancario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha impugnato l’art. 8 del d.lgs. n. 61/2002 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non abrogava l’art. 136 TUB: secondo il rimettente, la mancata abrogazione creava un’ingiustificata disparità di trattamento tra dirigenti bancari e dirigenti di altre società.
La decisione della Corte
Non fondata: il legislatore può mantenere reati di pericolo presunto nel settore bancario anche dopo averli eliminati in quello societario generale, senza incorrere in manifesta irragionevolezza. L’attività bancaria — raccolta del risparmio e esercizio del credito — coinvolge interessi pubblici (tutela dei risparmiatori, stabilità del sistema) che giustificano standard penali più severi.
Il principio
La discrezionalità legislativa in materia penale include la scelta di mantenere fattispecie di pericolo in settori particolarmente sensibili, come quello bancario, anche quando fattispecie analoghe sono state depenalizzate per le società ordinarie. La violazione dell’art. 3 Cost. è configurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, che non ricorre quando la scelta risponde a valori di rilievo costituzionale (artt. 47 e 5 Cost.).
Domande e risposte
Cosa vietava l’art. 136 TUB e perché era diverso dall’art. 2624 c.c.?
L’art. 2624 c.c. vietava in assoluto agli amministratori di prendere prestiti dalla società gestita. L’art. 136 TUB, invece, consentiva le operazioni ma subordinandole a una procedura di autorizzazione unanime. Era una norma più flessibile, adatta alla fisiologia dell’attività creditizia.
Dopo la riforma del 2002, i dirigenti bancari erano puniti più severamente dei dirigenti di altre società?
Sì, in un certo senso: i dirigenti di società ordinarie potevano liberamente contrarre prestiti con la propria società, mentre i dirigenti bancari dovevano ancora rispettare la procedura. La Corte ha ritenuto questa disparità ragionevole in vista della protezione dei risparmiatori.
Il d.lgs. n. 37/2004 ha cambiato qualcosa?
Sì: dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 37/2004 ha aggiornato il rinvio sanzionatorio dell’art. 136 TUB, sostituendo il vecchio rimando all’art. 2624 c.c. con la diretta indicazione della pena. Ciò ha confermato che l’art. 136 era ancora in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro esclusivo della questione
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio, richiamata per giustificare la disciplina bancaria più severa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.