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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello di Salerno aveva impugnato l’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che preclude gli arresti domiciliari a chi ha riportato condanna per evasione nei cinque anni precedenti, contestando il decorso del termine dalla sentenza irrevocabile anziçhé dal fatto. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per totale difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

L’art. 284, comma 5-bis, c.p.p. stabilisce che gli arresti domiciliari non possono essere concessi a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti. Il giudice rimettente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla commissione del reato di evasione e non dalla sentenza definitiva, per evitare disparità dipendenti dalla durata del processo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Salerno ha impugnato l’art. 284, comma 5-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, lamentando che il termine quinquennale decorrente dalla condanna irrevocabile creasse disparità irragionevoli in funzione della durata del processo.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità: l’ordinanza omette qualsiasi indicazione sulla fattispecie concreta, in particolare se l’imputato abbia o meno una precedente condanna per evasione e quale sia la data di tale condanna. Senza questi elementi la Corte non può verificare se la questione sia effettivamente rilevante nel procedimento.

Il principio

L’affermazione apodittica della rilevanza non sostituisce la motivazione. Il giudice rimettente deve esporre in concreto le ragioni per cui la norma impugnata incide sul giudizio pendente; in assenza di tale motivazione autosufficiente, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Chi è colpito dalla preclusione dell’art. 284 co. 5-bis c.p.p.?

Chi nei cinque anni anteriori al fatto per cui si procede ha riportato una condanna definitiva per il reato di evasione (art. 385 c.p.). In questi casi il giudice non può disporre gli arresti domiciliari come misura cautelare, qualunque siano le altre circostanze.

Perché il rimettente era critico della decorrenza dalla sentenza irrevocabile?

Perché la durata del processo è variabile e casuale: due imputati con la stessa condanna per evasione commessa lo stesso giorno potrebbero ricevere trattamenti diversi a seconda di quanto tempo ci ha messo il loro rispettivo procedimento a diventare definitivo.

L’art. 284 co. 5-bis c.p.p. è stato modificato in seguito?

La norma ha subito diverse modifiche legislative nel corso degli anni. Al momento della decisione (2004) la questione sostanziale rimase aperta a futuri giudizi, dato che la Corte non l’ha esaminata nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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