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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Marcello Dell’Utri in danno di Pierluigi Onorato. La ricorrente sosteneva che le dichiarazioni – con cui Dell’Utri aveva definito Onorato «giudice militante» – non fossero collegate ad alcun atto parlamentare tipico.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Milano (quinta sezione penale) stava giudicando l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza del GIP che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del senatore Dell’Utri per diffamazione aggravata in danno di Pierluigi Onorato. Le dichiarazioni contestate – un articolo e una lettera pubblicati sul Corriere della sera nel marzo 2002, in cui Dell’Utri aveva accusato Onorato di essere «vittima di un giudizio speciale di matrice politica» e di aver abusato del proprio potere giudiziario – erano state dichiarate insindacabili dal Senato il 15 ottobre 2003. La stessa delibera di insindacabilità era già oggetto di un separato conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano (sezione ottava penale) per i capi di imputazione che avevano portato Dell’Utri a giudizio ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Milano lamenta che il Senato abbia interpretato estensivamente l’art. 68, primo comma, Cost., dichiarando insindacabili attività extraparlamentari prive di collegamento funzionale con atti parlamentari tipici. Secondo la ricorrente, alla luce delle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e della n. 120 del 2004 della Corte costituzionale, l’insindacabilità richiede una effettiva corrispondenza di significati tra le dichiarazioni esterne e opinioni già espresse in Parlamento.
La decisione della Corte
La Corte verifica i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ne dichiara l’ammissibilità. Sul piano soggettivo, sia la Corte d’appello di Milano che il Senato della Repubblica sono legittimati a essere parti del conflitto. Sul piano oggettivo, la Corte d’appello lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a seguito di una delibera di insindacabilità, e ciò è sufficiente a far ravvisare «la materia di un conflitto». L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.
Il principio
Quando un organo giurisdizionale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni per effetto di una delibera di insindacabilità parlamentare che avrebbe applicato l’art. 68, primo comma, Cost. senza il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici, il conflitto di attribuzione è ammissibile. La fase di ammissibilità è una delibazione preliminare: ogni definitivo giudizio – compreso quello sull’ammissibilità – è riservato al giudizio nel merito.
Domande e risposte
Perché c’erano due conflitti separati sulla stessa delibera?
Perché la delibera del Senato del 15 ottobre 2003 riguardava un unico procedimento penale a carico di Dell’Utri, ma con due filoni: uno davanti al Tribunale di Milano (rinvio a giudizio per alcuni capi) e uno davanti alla Corte d’appello (appello del pm su altri capi per i quali il GIP aveva dichiarato non luogo a procedere). Ciascun organo giudiziario ha autonomamente sollevato il proprio conflitto.
Cos’è il “nesso funzionale” richiesto dall’art. 68 Cost.?
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 120 del 2004), l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. non copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma solo quelle che costituiscono espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari, vale a dire le dichiarazioni che presentano una sostanziale corrispondenza di contenuto con atti tipici svolti nell’ambito del mandato parlamentare.
La delibera di insindacabilità è definitiva?
No: se il giudice ritiene che la delibera sia stata adottata in assenza del nesso funzionale richiesto, può sollevare conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale, in sede di giudizio sul merito del conflitto, può annullare la delibera e restituire alla giurisdizione ordinaria il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.