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Il Giudice di pace di Verona aveva impugnato le norme che limitano ai soli invalidi non deambulanti il contrassegno per la sosta nelle aree riservate. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di descrizione della fattispecie concreta, che rendeva impossibile verificare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
L’art. 158, comma 2, lettera g), del Codice della strada vieta la sosta nelle aree riservate ai disabili a chi non sia titolare del relativo contrassegno. Il regolamento attuativo (d.P.R. n. 503/1996) riserva il contrassegno agli invalidi non deambulanti. Il Giudice di pace aveva sollevato la questione sostenendo che anche invalidi ambulanti ma affetti da patologie gravemente invalidanti dovrebbero poterlo ottenere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Verona ha impugnato l’art. 158, co. 2, lett. g), d.lgs. n. 285/1992 e gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 32 della Costituzione, nella parte in cui limitano il diritto al contrassegno ai soli invalidi non deambulanti, escludendo invalidi con patologie ugualmente gravi ma ambulanti.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta, compreso persino l’oggetto del procedimento. Senza questi elementi la Corte non può verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Il principio
Il giudice rimettente deve fornire una motivazione autosufficiente sulla rilevanza: occorre descrivere la fattispecie concreta e spiegare in che modo la norma impugnata incide sul giudizio. L’assenza totale di tali elementi determina la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Il merito della questione è stato esaminato?
No. La Corte non ha potuto entrare nel merito perché l’ordinanza di rimessione era troppo lacunosa. La questione sostanziale — se sia ragionevole escludere invalidi ambulanti gravemente limitati — rimane aperta per futuri giudizi.
Le norme regolamentari possono essere sottoposte al giudizio di costituzionalità?
Di regola no: la Corte costituzionale giudica la conformità delle leggi alla Costituzione, non dei regolamenti. Il Governo aveva eccepito proprio questo. La questione è stata dichiarata inammissibile per altro motivo, quindi il punto non è stato risolto.
Cosa deve fare il giudice di pace per riproporre la questione?
Deve descrivere la fattispecie concreta (chi è l’imputato/ricorrente, qual è il reato o la controversia, come la norma impugnata incide sul giudizio), garantendo alla Corte un controllo pieno sulla rilevanza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza formale e sostanziale, invocati per la disparità tra invalidi
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.