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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Taranto contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del deputato Giancarlo Cito in una trasmissione televisiva locale. Il Tribunale contestava l’assenza di qualsiasi nesso funzionale con atti parlamentari tipici.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto (sezione II penale) stava giudicando il deputato Cito per i reati di ingiuria e minaccia in danno di Giovanni Liviano D’Arcangelo, a seguito di alcune espressioni intimidatorie pronunciate telefonicamente durante una trasmissione dell’emittente locale «Blustar». La Camera dei deputati, su richiesta dello stesso deputato, aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. e dell’art. 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003. Il Tribunale, ritenendo le dichiarazioni «completamente slegate dall’esercizio delle funzioni parlamentari», ha promosso conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto – sezione II penale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte della Camera dei deputati, che avrebbe fatto cattivo uso del potere di deliberare l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Secondo il rimettente, richiamando anche la sentenza n. 120 del 2004 della stessa Corte, non qualsiasi dichiarazione di un parlamentare è coperta dalla prerogativa, ma solo quelle riconducibili a un concreto esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte, in sede di delibazione preliminare sull’ammissibilità, accerta che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto. Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica è organo legittimato a sollevare il conflitto; la Camera dei deputati è legittimata a resistere in qualità di potere che ha deliberato definitivamente sull’insindacabilità. Esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiché il giudice lamenta la lesione delle proprie attribuzioni. L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.
Il principio
Il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice che lamenti il cattivo uso del potere parlamentare di deliberare l’insindacabilità è ammissibile ogni volta che l’organo giurisdizionale sostenga, con argomentazioni non manifestamente implausibili, l’assenza del nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La fase di ammissibilità lascia impregiudicata ogni definitiva decisione, compresa quella sull’ammissibilità stessa.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra “insindacabilità” e “immunità parlamentare”?
L’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. riguarda le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: è una prerogativa sostanziale e permanente. Le altre immunità (autorizzazione a procedere, arresto, intercettazioni) sono garanzie procedurali e temporanee, oggi disciplinate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
La legge n. 140 del 2003 ha ampliato l’insindacabilità?
Sì, in parte: l’art. 3 della legge n. 140/2003 ha esteso la nozione di «esercizio delle funzioni» includendo anche attività extraparlamentari riconducibili al mandato rappresentativo. La Corte, con la sentenza n. 120/2004, ha però precisato che tale estensione deve rispettare i limiti costituzionali: il nesso funzionale con atti parlamentari resta indispensabile.
Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La cancelleria della Corte comunica l’ordinanza al Tribunale ricorrente; quest’ultimo notifica l’atto introduttivo e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e poi deposita tutto in Corte costituzionale. Si apre così il vero giudizio sul conflitto, con pieno contraddittorio tra le parti.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.