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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso contro la deliberazione del Senato che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, alcune opinioni espresse dal senatore Piergiorgio Stiffoni. Il Tribunale contesta che quelle dichiarazioni – consistenti in accuse di elargizioni politiche all’ex amministrazione di Nervesa della Battaglia – non abbiano il necessario collegamento con specifici atti parlamentari.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Treviso era investito di un giudizio civile di risarcimento danni promosso dall’ex sindaco e dagli assessori del Comune di Nervesa della Battaglia contro il senatore Stiffoni, il quale aveva pubblicato sulla stampa locale una lettera aperta in cui accusava la precedente amministrazione di destinare fondi pubblici «da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra». Il Senato, su proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni, ritenendole riconducibili al più ampio mandato rappresentativo del parlamentare. Il Tribunale, non condividendo tale lettura, ha promosso conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale su una norma di legge, bensì di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Treviso lamenta che il Senato della Repubblica abbia leso la propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni prive – a suo avviso – di un concreto collegamento con atti parlamentari tipici. La Corte è chiamata, in questa fase, a valutare soltanto l’ammissibilità del ricorso.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sul piano soggettivo, entrambe le parti sono legittimate: il Tribunale di Treviso come organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; il Senato come organo che ha deliberato definitivamente sulla insindacabilità. Sul piano oggettivo, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiché il Tribunale denuncia la menomazione delle proprie attribuzioni derivante dall’applicazione asseritamente illegittima dell’art. 68, primo comma, Cost. La decisione è adottata il 16 dicembre 2004.

Il principio

In sede di delibazione sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione, la Corte verifica esclusivamente i requisiti soggettivo e oggettivo, senza contraddittorio tra le parti e senza pronunciarsi sulla fondatezza. Il conflitto è ammissibile ogni volta che un organo giurisdizionale lamenti la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali a seguito di una delibera di insindacabilità parlamentare ritenuta illegittima per assenza del nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È uno strumento processuale, disciplinato dagli artt. 37 e seguenti della legge n. 87 del 1953, che consente a un potere dello Stato di ricorrere alla Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso o limitato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

Perché il Tribunale non ha semplicemente ignorato la delibera del Senato?

Perché la delibera di insindacabilità del Parlamento non è sindacabile dal giudice ordinario in modo diretto: solo la Corte costituzionale, attraverso il giudizio sul conflitto di attribuzione, può stabilire se il Senato abbia correttamente esercitato il proprio potere o abbia ecceduto i limiti dell’art. 68 Cost.

Questa pronuncia decide il merito della controversia?

No. L’ordinanza n. 436/2004 si limita a dichiarare ammissibile il conflitto, disponendo la notifica dell’atto introduttivo al Senato della Repubblica. Il giudizio nel merito – con contraddittorio tra le parti – si svolge in una fase successiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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