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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Firenze, in otto procedimenti, aveva sollevato questioni sulla legge n. 134/2003 che aveva ampliato l’istituto del patteggiamento. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate.

Di cosa si tratta

La legge n. 134/2003 (c.d. legge Cirami sul patteggiamento allargato) ha esteso l’applicazione del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) fino a cinque anni di reclusione. Il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni, ritenendo che violassero l’uguaglianza e il giusto processo.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sulle modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento allargato. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative alle norme sul patteggiamento introdotte dalla legge 134/2003: le disposizioni impugnate non violano i principi di uguaglianza e del giusto processo.

Il principio

Le modifiche al patteggiamento introdotte dalla legge n. 134/2003 non violano l’art. 3 Cost. né il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.: la disciplina del patteggiamento allargato rientra nella discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali.

Domande e risposte

Cos’è il patteggiamento allargato?

Il patteggiamento allargato, introdotto dalla legge 134/2003, ha esteso l’applicazione del rito negoziale ai reati per cui si patteggia fino a 5 anni di reclusione (rispetto ai 2 anni precedenti), con condizioni particolari.

Perché il Tribunale di Firenze dubitava della costituzionalità?

Il rimettente riteneva che alcune norme del patteggiamento allargato creassero disparità di trattamento tra imputati (art. 3 Cost.) e limitassero le garanzie del contraddittorio (art. 111 Cost.).

Il patteggiamento è compatibile con il principio del giusto processo?

Sì, secondo la Corte: il patteggiamento è un istituto consensuale che non viola il contraddittorio perché l’imputato vi aderisce volontariamente. Le garanzie del giusto processo si applicano in modo adeguato alla scelta di un rito alternativo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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