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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), che prevede l’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza all’ordine del questore di allontanarsi. La restituzione è disposta per valutare l’incidenza di sopravvenienze normative.

Di cosa si tratta

L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), introdotto dall’art. 13 della legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui al comma 5-ter (mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine indicato). Il Tribunale di Bologna aveva sollevato in numerosi procedimenti la questione di legittimità costituzionale di tale previsione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione (uguaglianza, libertà personale). Rimettente: Tribunale di Bologna, con numerose ordinanze del 2003-2004.

La decisione della Corte

La Corte, dopo aver riunito i numerosi giudizi identici promossi dal Tribunale di Bologna, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La restituzione è motivata dalla necessità che il giudice a quo valuti l’incidenza sulla rilevanza della questione di sopravvenienze normative, ovvero modifiche legislative intervenute dopo le ordinanze di rimessione che potrebbero incidere sull’applicabilità della norma censurata.

Il principio

Quando sopravvengono modificazioni normative della disposizione censurata o del quadro legislativo di riferimento dopo la proposizione della questione di legittimità, la Corte costituzionale può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione?

Nella versione introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commetteva il reato di cui al comma 5-ter, cioè per lo straniero che non ottemperava all’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine stabilito.

Perché i tribunali dubitavano della costituzionalità dell’arresto obbligatorio?

Ritenevano che la misura fosse sproporzionata e in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale), in quanto prevedeva l’arresto automatico anche in situazioni in cui era evidente l’impossibilità materiale dello straniero di ottemperare all’ordine per mancanza di documenti o di risorse.

Cosa significa ‘restituzione degli atti’ al giudice rimettente?

La Corte non decide nel merito ma rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti se, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, può risollevarla con una nuova ordinanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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