Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ordina nuovamente la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna in ulteriori giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Si tratta di un secondo gruppo di ordinanze del medesimo tribunale, riunite e decise con la stessa soluzione processuale dell’ordinanza n. 398/2004.

Di cosa si tratta

Come nei giudizi definiti con l’ord. n. 398/2004, il Tribunale di Bologna aveva sollevato con una serie di ulteriori ordinanze (2003-2004) la questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per lasciarlo. I parametri evocati erano l’art. 3 Cost. (ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna, con quindici ordinanze identiche nella parte motiva del 2003-2004.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. La motivazione è analoga all’ord. n. 398/2004: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di eventuali sopravvenienze normative. Si osserva che le quindici ordinanze di questo giudizio evocano come parametro solo l’art. 3 Cost., a differenza di quelle del giudizio n. 398.

Il principio

La restituzione degli atti al giudice rimettente è strumento ordinario con cui la Corte costituzionale consente al giudice a quo di rivalutare la questione alla luce di modifiche normative sopravvenute, senza che ciò pregiudichi la possibilità di risollevare la stessa questione con nuova ordinanza motivata.

Domande e risposte

Perché la Corte ha trattato separatamente i giudizi nn. 398 e 399?

Perché si trattava di diversi gruppi di ordinanze del Tribunale di Bologna, depositati in periodi differenti e iscritti con numeri di registro diversi. Sebbene il tema fosse identico, la Corte ha preferito riunire e decidere separatamente ciascun gruppo.

Qual è la differenza tra i parametri evocati nell’ord. 398 e nell’ord. 399?

Nell’ord. n. 399 le quindici ordinanze del Tribunale di Bologna evocano come parametro solo l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza), mentre nell’ord. n. 398 erano evocati anche l’art. 13 Cost. (libertà personale).

Cosa è accaduto alla norma censurata negli anni successivi?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte relativa all’arresto obbligatorio. Le successive restituzione degli atti servivano a far rivalutare ai giudici rimettenti l’impatto di tale pronuncia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.