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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte, con ordinanza, riunisce sei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze sulla disciplina dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo per lo straniero inottemperante all’ordine del questore. In parte restituisce gli atti al rimettente, in parte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Firenze, con sei ordinanze, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e degli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nella parte in cui prevedevano l’arresto obbligatorio, il rito direttissimo e l’obbligo del giudice di concedere il nulla osta all’espulsione all’atto della convalida, con conseguente sentenza di non luogo a procedere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificati dalla legge n. 189/2002. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 secondo comma e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Firenze (sei ordinanze).

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i sei giudizi. Quanto alle questioni sull’arresto obbligatorio ex art. 14, comma 5-quinquies, ha ordinato la restituzione degli atti al rimettente (stante la sentenza n. 223/2004 e il d.l. n. 241/2004). Quanto alle questioni sul rito direttissimo e sulla sentenza di non luogo a procedere, le ha dichiarate manifestamente inammissibili perché il Tribunale si era già spogliato del processo, ordinando la restituzione degli atti al PM.

Il principio

Quando il giudice rimettente ha già disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, egli non può più fare applicazione delle norme di cui dubita la legittimità: le relative questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

Perché il Tribunale di Firenze aveva sospeso il giudizio di convalida dell’arresto?

Perché dubitava della legittimità costituzionale delle norme che prevedevano l’arresto obbligatorio per una contravvenzione punita nel massimo con un anno di arresto, ritenendola sproporzionata e lesiva dei diritti degli stranieri.

Che cosa è il rito direttissimo in questo contesto?

Il rito direttissimo ex art. 558 c.p.p. prevede che l’arrestato in flagranza sia presentato direttamente al giudice del dibattimento. Nel caso degli stranieri inottemperanti all’ordine del questore, tale rito era obbligatorio e si concludeva inevitabilmente con una sentenza di non luogo a procedere, dopo l’espulsione amministrativa.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul rito direttissimo?

Perché il Tribunale, dopo aver sospeso la convalida, aveva restituito gli atti al PM per procedere con rito ordinario, spogliandosi così del processo: non poteva più applicare le norme impugnate, facendo venire meno la rilevanza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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