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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al giudice a quo. La questione riguardava l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella norma con sentenza n. 223/2004 e il legislatore era intervenuto con d.l. n. 241/2004.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero trovato sul territorio dopo la scadenza del termine assegnatogli dal questore per lasciare l’Italia. Mentre il giudizio era pendente, la Corte aveva già risolto la questione con la sentenza n. 223 del 2004, e il legislatore aveva riformato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002 (Bossi-Fini), nella parte in cui stabiliva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione di inottemperanza all’ordine del questore. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 13 primo comma, 27 secondo comma e 97 della Costituzione. Rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte, preso atto che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione e che il d.l. n. 241/2004 ne aveva modificato il testo, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valutasse la questione alla luce del mutato quadro normativo.

Il principio

Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, sopravvengono sia una pronuncia di incostituzionalità sulla stessa norma sia un intervento legislativo che ne modifica il testo, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Domande e risposte

Che cosa era previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione?

L’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni.

Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

Perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223/2004 e poi sostituita dal d.l. n. 241/2004: il giudice rimettente doveva verificare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio a quo.

Qual era la differenza tra il comma 5-ter e il comma 5-quinquies del T.U. immigrazione?

Il comma 5-ter sanzionava penalmente l’inottemperanza all’ordine del questore; il comma 5-quinquies prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per tale reato. La Corte aveva dichiarato incostituzionale quest’ultimo nella parte relativa all’obbligatorietà dell’arresto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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