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La Corte restituisce gli atti al giudice a quo. La questione riguardava l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella norma con sentenza n. 223/2004 e il legislatore era intervenuto con d.l. n. 241/2004.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero trovato sul territorio dopo la scadenza del termine assegnatogli dal questore per lasciare l’Italia. Mentre il giudizio era pendente, la Corte aveva già risolto la questione con la sentenza n. 223 del 2004, e il legislatore aveva riformato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002 (Bossi-Fini), nella parte in cui stabiliva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione di inottemperanza all’ordine del questore. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 13 primo comma, 27 secondo comma e 97 della Costituzione. Rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte, preso atto che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione e che il d.l. n. 241/2004 ne aveva modificato il testo, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valutasse la questione alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, sopravvengono sia una pronuncia di incostituzionalità sulla stessa norma sia un intervento legislativo che ne modifica il testo, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
Domande e risposte
Che cosa era previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione?
L’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?
Perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223/2004 e poi sostituita dal d.l. n. 241/2004: il giudice rimettente doveva verificare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio a quo.
Qual era la differenza tra il comma 5-ter e il comma 5-quinquies del T.U. immigrazione?
Il comma 5-ter sanzionava penalmente l’inottemperanza all’ordine del questore; il comma 5-quinquies prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per tale reato. La Corte aveva dichiarato incostituzionale quest’ultimo nella parte relativa all’obbligatorietà dell’arresto.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, rilevante per la legittimità delle misure privative della libertà
- Art. 27 della Costituzione — principio di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena, evocato come parametro
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato in relazione al trattamento degli stranieri
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