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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 16/1987, nella parte in cui disponeva la soppressione dei consorzi irrigui e di ogni altra forma di gestione non consortile delle opere di scolo e irrigazione. La norma violava la libertà di associazione e le garanzie della proprietà privata.
Di cosa si tratta
La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 16/1987 aveva disposto la soppressione di tutti i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione ricadenti nei comprensori di bonifica, trasferendo le loro funzioni ai consorzi di bonifica. I consorzi irrigui, talora di natura privata, avevano impugnato questa soppressione ritenendola lesiva dei loro diritti fondamentali.
La questione di legittimità costituzionale
L’TAR per l’Emilia-Romagna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 16/1987, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 (vecchio testo) della Costituzione, nella parte in cui disponeva la soppressione anche dei soggetti di natura privata, senza prevedere adeguate garanzie per i diritti acquisiti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 16/1987. La soppressione generalizzata di enti e associazioni private, senza distinguere tra soggetti pubblici e privati, violava la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e le garanzie della proprietà privata e dell’iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.), nonché i principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifica (art. 117 vecchio testo Cost.).
Il principio
Il legislatore regionale, nell’organizzare la gestione dei comprensori di bonifica, non può disporre la soppressione generalizzata dei soggetti privati esistenti (associazioni, consorzi di fatto) senza rispettare la libertà di associazione e le garanzie della proprietà privata garantite dalla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa sono i consorzi irrigui?
Sono enti che gestiscono le opere di irrigazione e scolo delle acque a servizio di aree agricole. Possono avere natura pubblica (enti di diritto pubblico) o privata (associazioni o società tra utenti). Nella tradizione del diritto agrario italiano, alcuni risalgono a secoli fa e gestiscono reti idriche di grande rilevanza economica per l’agricoltura.
Perché la soppressione era incostituzionale?
Perché estendeva la soppressione anche a soggetti di natura privata, i cui associati avevano diritti di uso delle acque e degli impianti non riducibili alla sola dimensione pubblicistica. La soppressione forzata senza adeguate garanzie violava gli artt. 18 (libertà di associazione) e 42 (proprietà) della Costituzione.
Quale era la questione relativa all’art. 117 Cost.?
Nel vecchio testo (ante-riforma 2001), l’art. 117 Cost. limitava la competenza regionale al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La Corte aveva individuato in precedenza (sentenza n. 326/1998) principi fondamentali che escludevano la soppressione indiscriminata di soggetti di gestione privata nella bonifica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la parità di trattamento tra consorzi pubblici e privati
- Art. 17 della Costituzione — libertà di riunione e associazione
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