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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano tramite il d.m. n. 403/2000, e ha annullato il decreto ministeriale per quanto di ragione. Il regolamento statale violava le competenze legislative primarie delle Province autonome in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico.

Di cosa si tratta

Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, aveva approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale, dettando norme sulle stazioni di monta, i centri di produzione dello sperma e l’impianto embrionale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano vantavano competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.m. n. 403/2000, invocando gli artt. 8, numero 21, e 9, numero 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), che attribuiscono alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico e igiene e sanità.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare la riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano tramite il decreto ministeriale impugnato, e ha annullato il decreto per quanto riguarda tali Province. Il regolamento statale, in quanto fonte secondaria, non poteva prevalere sulla potestà legislativa primaria delle Province autonome.

Il principio

Nell’ordinamento delle Province autonome a statuto speciale, la potestà legislativa primaria prevale sulle norme regolamentari statali: queste ultime non possono vincolare l’esercizio della potestà legislativa provinciale primaria, che può disciplinare in modo autonomo le materie riservate, nel rispetto dei soli principi costituzionali e degli obblighi internazionali.

Domande e risposte

Cosa prevede la potestà legislativa primaria delle Province autonome?

Le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale), hanno potestà legislativa primaria in alcune materie (tra cui agricoltura e patrimonio zootecnico), che prevale sulle norme legislative statali ordinarie e, a maggior ragione, su quelle regolamentari.

Perché il regolamento statale violava le competenze provinciali?

Perché pretendeva di vincolare le Province autonome nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, imponendo loro di adeguarsi alle sue disposizioni entro sei mesi. Un regolamento ministeriale (fonte secondaria) non può limitare una potestà legislativa di rango superiore.

Come viene annullato un atto nell’ambito di un conflitto di attribuzione?

La Corte, una volta accertato che l’atto impugnato invade le attribuzioni dell’ente ricorrente, lo annulla “per quanto di ragione”, cioè limitatamente alle parti che ledono le competenze costituzionalmente garantite, non necessariamente nella sua integralità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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