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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.C.M. 1° dicembre 2000 che disciplinava il rimborso delle spese di soggiorno per cure all’estero dei portatori di handicap. Il conflitto era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto.

Di cosa si tratta

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2000 aveva dettato criteri dettagliati per il rimborso delle spese di soggiorno ai portatori di handicap che si recavano all’estero per cure non erogabili dal Servizio sanitario nazionale. La Provincia autonoma di Trento, che vantava competenza legislativa in materia di igiene e sanità, riteneva che l’atto statale ledesse le proprie prerogative autonomistiche.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’art. 3 del d.P.C.M. 1° dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione), invocando l’art. 9, n. 10, e l’art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) nonché l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 266/1992.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione perché proposto tardivamente, oltre il termine di decadenza applicabile in materia. La questione di merito relativa alla lesione delle competenze provinciali non ha quindi potuto essere esaminata.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri o enti è soggetto a termini di decadenza la cui inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali poste a base della doglianza.

Domande e risposte

Quale competenza vantava la Provincia autonoma di Trento?

La Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria in materia di igiene e sanità ai sensi dell’art. 9, numero 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle correlate potestà amministrative ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Il ricorso per conflitto di attribuzione era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dalle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’inosservanza di tale termine rende il conflitto inammissibile senza possibilità di esame nel merito.

Cosa sono gli atti di indirizzo e coordinamento statali verso le Province autonome?

Sono atti con cui lo Stato, nelle materie di propria competenza, detta criteri e obiettivi vincolanti per Regioni e Province autonome, che però – secondo il d.lgs. n. 266/1992 – vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e non alle modalità attuative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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