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La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione siciliana: il gettito dell’imposta sulle assicurazioni RC auto per veicoli immatricolati in Sicilia spetta alla Regione, anche quando l’assicuratore ha domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Lo Stato non poteva negare tale attribuzione.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana chiede allo Stato il versamento dell’imposta sulle assicurazioni RC auto (legge n. 1216/1961) per le polizze relative a veicoli immatricolati in Sicilia, sostenendo che il gettito spetti alla Regione in virtù dello Statuto speciale. Il Ministero dell’economia nega questa attribuzione perché le compagnie assicurative hanno sede fuori dal territorio regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana propone conflitto di attribuzioni contro la nota ministeriale del 28 maggio 2002 che ha negato la spettanza regionale del gettito. Invoca gli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano e le norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965), che attribuiscono alla Regione tutti i tributi erariali il cui presupposto si sia verificato nel territorio regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta allo Stato negare l’attribuzione del gettito alla Regione siciliana. Il criterio determinante è la territorialità del presupposto impositivo: il veicolo è iscritto in registri siciliani (o la macchina agricola ha carta di circolazione intestata a residenti siciliani), quindi il presupposto si radica nel territorio regionale indipendentemente dal domicilio fiscale dell’assicuratore. La nota ministeriale è annullata.
Il principio
Per l’imposta sulle assicurazioni RC auto, il criterio di territorialità del presupposto impositivo è determinato dal luogo di immatricolazione del veicolo (o di residenza dell’intestatario della carta di circolazione), non dal domicilio fiscale della compagnia assicurativa. Il gettito spetta alla Regione nel cui territorio è radicato tale presupposto.
Domande e risposte
Perché la Regione siciliana vanta diritti su questa imposta?
Lo Statuto della Regione siciliana (artt. 36 e 37) e le relative norme di attuazione attribuiscono alla Regione una quota dei tributi erariali il cui presupposto sia verificato nel suo territorio. Si tratta di una forma di autonomia finanziaria propria delle Regioni a Statuto speciale.
Cosa cambia con questa sentenza per gli assicuratori?
Nulla di diretto per le compagnie: l’imposta è sempre riscossa dalla compagnia e versata all’Erario. È la ripartizione interna tra Stato e Regione siciliana a mutare: il gettito delle polizze sui veicoli iscritti in Sicilia deve essere attribuito alla Regione, non restare allo Stato.
Il conflitto di attribuzioni è diverso da un ricorso di legittimità costituzionale?
Sì. Il conflitto di attribuzioni tutela la ripartizione di poteri tra soggetti costituzionali (Stato, Regioni, poteri dello Stato). Non si censura una legge, ma un atto o un comportamento che invade o menoma la sfera di attribuzioni altrui. Qui la “nota ministeriale” è l’atto impugnato.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, principio sottostante alla ripartizione del gettito tributario
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