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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 513 c.p.p.: le dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare non possono essere lette in dibattimento se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere. Il regime è diverso da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

Di cosa si tratta

Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, commi 2 e 3, c.p.p. Il caso: un coimputato, già stralciato e condannato con giudizio abbreviato, aveva reso dichiarazioni accusatorie nell’udienza preliminare; comparso in dibattimento come imputato ex art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il PM aveva chiesto la lettura delle dichiarazioni precedenti, ma il giudice l’aveva negata per mancanza dell’accordo tra le parti.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 513, commi 2 e 3, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, Cost. Il rimettente contestava l’impossibilità di leggere le dichiarazioni rese in udienza preliminare dal coimputato che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Catania.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’udienza preliminare non ha funzione probatoria per il dibattimento: le dichiarazioni rese in quella sede non sono destinate a vivere nel dibattimento e l’imputato non ha avuto modo di esercitare il contraddittorio pieno in quella fase. Il regime di lettura differisce giustificatamente da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

Il principio

Non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) né il diritto al contraddittorio (art. 111, quarto comma, Cost.) la norma che non consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare quando questi si avvalga della facoltà di non rispondere, in assenza di accordo delle parti.

Domande e risposte

Quando le dichiarazioni rese in udienza preliminare possono essere lette in dibattimento?

Le dichiarazioni rese in udienza preliminare non sono normalmente leggibili in dibattimento come prova, perché quell’udienza ha funzioni diverse e il contraddittorio pieno non era garantito. Fanno eccezione le dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

Qual è la differenza tra l’esame del coimputato ex art. 210 c.p.p. e il testimone ordinario?

L’imputato di reato connesso esaminato ex art. 210 c.p.p. può avvalersi della facoltà di non rispondere, a differenza del testimone che è obbligato a deporre (salvo il diritto al silenzio limitato alle proprie responsabilità penali).

Cosa tutela il principio del contraddittorio ex art. 111, quarto comma, Cost.?

Tutela il diritto dell’imputato a che le prove a suo carico siano formate in contraddittorio davanti al giudice dibattimentale. La Corte ha chiarito che tale principio è rispettato quando il legislatore non consente l’uso in dibattimento di prove formate senza contraddittorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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