Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici in concorso con crediti tributari: la questione implicava una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio, operazione riservata al legislatore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Como, nel corso di una procedura di espropriazione forzata sullo stipendio di un dipendente del MEF, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68 del d.P.R. n. 180/1950 (T.U. sullo stipendio dei pubblici dipendenti). Il caso riguardava il concorso tra un pignoramento per crediti tributari e precedenti pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950, censurati in riferimento all’art. 3 Cost. Il rimettente contestava che i dipendenti pubblici non godessero, nel concorso di pignoramenti, dello stesso trattamento previsto per i lavoratori privati dall’art. 545, quinto comma, c.p.c. Giudice rimettente: giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il sistema del d.P.R. n. 180/1950 è articolato: da un lato, i dipendenti pubblici godono di un trattamento più favorevole nel cumulo di pignoramenti; dall’altro, subiscono un trattamento meno favorevole quando vi concorrono pignoramenti e cessioni del quinto. Un’eventuale accoglimento avrebbe richiesto una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio: operazione riservata al legislatore.

Il principio

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che richieda alla Corte di manipolare più norme per creare un nuovo equilibrio sistemico in sostituzione di quello realizzato dal legislatore, quando tale equilibrio non sia manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Quali limiti si applicano al pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici?

Il d.P.R. n. 180/1950 consente il pignoramento del quinto dello stipendio per tributi e per altri crediti. Il sistema prevede regole specifiche per il concorso di più pignoramenti e cessioni, che differiscono da quelle per i lavoratori privati.

Quando la Corte può intervenire sul sistema legislativo?

La Corte può dichiarare l’illegittimità di una norma, ma non può sostituirsi al legislatore nel creare un nuovo equilibrio sistemico tra più norme. Se l’intervento richiederebbe scelte discrezionali del legislatore, la questione è inammissibile.

I dipendenti pubblici sono più o meno tutelati dei privati nelle procedure esecutive?

Il sistema è differenziato: su alcuni aspetti i dipendenti pubblici sono più tutelati (cumulo di pignoramenti), su altri meno (concorso con cessioni del quinto). La Corte ha ritenuto questo assetto non manifestamente irragionevole.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.