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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) sull’assegno di maternità riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio: il Consiglio di Stato in sede consultiva non ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, nella parte in cui l’assegno “una tantum” per la nascita del secondo figlio era riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, escludendo le famiglie di fatto con figli naturali.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, censurato in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost. Sollevante: Consiglio di Stato in sede consultiva. La questione investiva la disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nell’accesso alle prestazioni assistenziali regionali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Richiamando la sentenza n. 254/2004, ribadisce che il Consiglio di Stato in sede consultiva (parere su ricorso straordinario) è organo non giurisdizionale e pertanto è privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, che spetta solo ai giudici in senso tecnico nell’ambito di un giudizio.
Il principio
Il Consiglio di Stato in sede consultiva, quando esprime parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non esercita funzioni giurisdizionali e pertanto non può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
È un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR: il cittadino ricorre al Capo dello Stato, che decide su parere del Consiglio di Stato. Non è un giudizio in senso tecnico.
Chi può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale?
Solo i giudici (in senso tecnico) nell’ambito di un giudizio. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non è giudice.
La norma regionale era discriminatoria verso le famiglie di fatto?
Il merito della questione non è stato esaminato dalla Corte per difetto di legittimazione del rimettente. Pertanto non è possibile sapere come la Corte avrebbe deciso nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro della questione non esaminata nel merito
- Art. 30 della Costituzione — tutela dei figli naturali
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia e della maternità
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