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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla rimessione in termini nel processo civile: non è incostituzionale che l’art. 184-bis c.p.c. non si applichi alla notifica tardiva del decreto ingiuntivo per cause non imputabili al creditore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile. Il caso riguardava un creditore che non era riuscito a notificare tempestivamente un decreto ingiuntivo perché il fascicolo era andato smarrito dopo la registrazione del decreto. Il Presidente del Tribunale aveva concesso la rimessione in termini.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 184-bis e 644 c.p.c. censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il rimettente contestava che la rimessione in termini non fosse applicabile alle decadenze verificatesi prima dell’instaurazione del processo (cd. situazioni esterne). Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. è istituto processuale limitato alle decadenze nelle attività difensive nel corso del giudizio già instaurato. La disciplina del decreto ingiuntivo e quella dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. non sono comparabili, e la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale è affidata alla discrezionalità del legislatore.

Il principio

La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. non si estende alle decadenze processuali verificatesi prima dell’instaurazione del giudizio, come la mancata notifica tempestiva del decreto ingiuntivo. Tale limitazione non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

Domande e risposte

Cos’è la rimessione in termini nel processo civile?

L’istituto che consente alla parte di compiere un atto processuale tardivo quando la decadenza è dovuta a causa a lei non imputabile. È disciplinato dall’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.).

Se il decreto ingiuntivo non viene notificato in tempo per cause fortuite, si perde?

Sì, secondo questa pronuncia. Il creditore che non notifica il decreto ingiuntivo entro il termine dell’art. 644 c.p.c. per cause estranee al processo non può invocare la rimessione in termini.

Quali rimedi restano al creditore che ha perso il decreto ingiuntivo per smarrimento del fascicolo?

Può proporre una nuova domanda in via ordinaria, oppure richiedere un nuovo decreto ingiuntivo, ricominciando il procedimento monitorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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