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Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto impugnavano numerose disposizioni della Legge finanziaria 2003. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 91 (fondo statale per asili nido nei luoghi di lavoro) per violazione dell’autonomia finanziaria regionale; dichiara invece non fondate le censure all’art. 30 sui trasferimenti erariali regionali.
Di cosa si tratta
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) conteneva, tra le altre, due disposizioni contestate dalle Regioni: l’art. 30 (trasferimenti erariali di parte corrente confluiti in un fondo unico con riparto ministeriale) e l’art. 91 (fondo statale per finanziare i datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro). Tre Regioni ricorrevano sostenendo che tali disposizioni violassero la nuova autonomia finanziaria regionale introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 30 co. 1, 2, 5 e 15 e art. 91 co. 1-5 della legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003). Parametri: artt. 117 e 119 della Costituzione (competenza legislativa regionale e autonomia finanziaria). Giudici rimettenti: Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto in via di azione diretta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 91 co. 1-5 della legge n. 289 del 2002: gli asili nido rientrano nella competenza residuale delle Regioni (materia «assistenza e beneficenza») e il fondo statale con vincolo di destinazione diretto ai privati viola l’art. 119 Cost., replicando uno schema già censurato dalla sent. n. 370 del 2003. Dichiara invece non fondate le questioni sull’art. 30, ritenendo che la ricognizione dei trasferimenti e il fondo unico si collochino in un contesto transitorio di attuazione dell’art. 119 Cost. e non ledano le competenze regionali.
Il principio
Lo Stato non può istituire fondi settoriali con vincolo di destinazione in materie di competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, anche quando i fondi siano destinati direttamente ai privati anziché alle Regioni stesse. L’art. 119 Cost. riformato esige che il finanziamento delle funzioni regionali transiti per le Regioni, senza condizionamenti statali sugli obiettivi di spesa.
Domande e risposte
Perché gli asili nido rientrano nella competenza regionale?
Già prima della riforma costituzionale del 2001 gli asili nido erano considerati parte dell’assistenza e beneficenza pubblica, materia di competenza regionale. Dopo la riforma, non essendo materia di competenza statale esclusiva o concorrente, ricade nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117 co. 4 Cost.
Cosa prevedeva l’art. 91 dichiarato incostituzionale?
Istituiva un fondo statale per finanziare i datori di lavoro (pubblici e privati) che realizzassero asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro, con criteri e modalità fissati da regolamenti ministeriali. In sostanza, lo Stato bypassava le Regioni erogando direttamente ai privati risorse su una materia regionale.
L’art. 30 sui trasferimenti regionali non era incostituzionale?
No. La Corte ha ritenuto che la ricognizione dei trasferimenti e la loro confluenza in un fondo unico, in attesa dell’attuazione del nuovo federalismo fiscale, fossero misure transitorie legittime, non lesive degli artt. 117 e 119 Cost. in fase di prima attuazione della riforma del 2001.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro principale
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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