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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Ministro Umberto Bossi (per le riforme istituzionali) nei confronti della Corte d’appello di Milano, che aveva rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per impegni ministeriali. I singoli ministri non sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Di cosa si tratta

Nel novembre 2001 la Corte d’appello di Milano aveva tenuto l’udienza in un processo penale a carico dell’on. Umberto Bossi, nonostante la richiesta di rinvio dei suoi difensori per impegni connessi all’incarico ministeriale. Bossi, nella qualità di Ministro per le riforme istituzionali, ha sostenuto che spettasse a lui stabilire insindacabilmente la propria agenda ministeriale e che il giudice non potesse sindacare gli impegni istituzionali di un ministro.

La questione di legittimità costituzionale

Il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Umberto Bossi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte d’appello di Milano, sostenendo che il sindacato giurisdizionale sugli impedimenti connessi all’esercizio di poteri costituzionali del ministro esula dalle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto del presupposto soggettivo. I singoli ministri non sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, salvo le ipotesi eccezionali dei poteri direttamente ed esclusivamente conferiti al Ministro della giustizia dagli artt. 107 e 110 Cost. e del voto di sfiducia individuale. Il potere esecutivo nei conflitti inter-poteri è rappresentato dal Governo come organo collegiale.

Il principio

Il singolo ministro non esprime definitivamente la volontà del potere esecutivo e pertanto non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per interferenze nelle proprie attribuzioni ministeriali. Nei conflitti tra poteri è il Governo – in funzione dell’unità dell’indirizzo politico ex art. 95 Cost. – il soggetto legittimato a rappresentare il potere esecutivo.

Domande e risposte

Un ministro può contestare davanti alla Corte costituzionale le decisioni della magistratura?

Non individualmente, con il conflitto di attribuzione tra poteri. Può farlo solo il Governo come organo collegiale. Fanno eccezione le competenze costituzionalmente conferite direttamente al Ministro della giustizia (artt. 107 e 110 Cost.).

Il giudice può valutare se gli impegni istituzionali di un ministro costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienza?

La Corte non ha deciso questo nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso. In linea generale, la disciplina del legittimo impedimento del parlamentare è regolata da norme specifiche; per i ministri-imputati non esiste una norma analoga che sottragga la valutazione al giudice.

Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni per conto del Governo?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto vertice del potere esecutivo e rappresentante dell’unità dell’indirizzo politico ai sensi dell’art. 95 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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