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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera si svolgesse in contraddittorio prima dell’esecuzione, con le garanzie della difesa. Il provvedimento del questore immediatamente esecutivo senza udienza viola l’art. 13 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La norma impugnata prevedeva che il questore comunicasse il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero al tribunale entro 48 ore, e che il tribunale convalidasse il provvedimento entro le 48 ore successive – ma il provvedimento era “immediatamente esecutivo”, cioè lo straniero veniva già espulso prima della convalida giudiziale, senza contraddittorio né difesa.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Roma (due ordinanze) e di Padova hanno impugnato l’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 51/2002, per violazione degli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione: il controllo giurisdizionale era “puramente formale e cartaceo” e lo straniero non veniva sentito né poteva difendersi prima dell’esecuzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida si svolga in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Il diritto alla libertà personale ex art. 13 Cost. esige che la privazione di libertà sia sottoposta a controllo giurisdizionale effettivo e preventivo, non meramente formale.

Il principio

L’accompagnamento coatto alla frontiera incide sulla libertà personale e deve essere sottoposto a un controllo giurisdizionale effettivo, con contraddittorio e garanzie della difesa, prima dell’esecuzione. Un sistema che consente l’esecuzione immediata con convalida solo successiva e senza audizione dello straniero viola l’art. 13 della Costituzione.

Domande e risposte

Uno straniero espulso con accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere sentito dal giudice prima?

Sì, secondo questa sentenza. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che consentiva di eseguire il provvedimento prima della convalida giudiziale in contraddittorio. Il giudizio di convalida deve svolgersi prima dell’esecuzione e con le garanzie della difesa.

Che differenza c’è tra accompagnamento alla frontiera e trattenimento in un centro di identificazione?

Entrambi incidono sulla libertà personale, ma in modo diverso. L’accompagnamento immediato priva lo straniero della libertà per il tempo necessario all’espulsione; il trattenimento al CIE (ora CPR) è una misura più lunga con garanzie già previste. La sentenza n. 222/2004 ha allineato le garanzie dell’accompagnamento a quelle dell’art. 13 Cost.

Cosa ha cambiato concretamente questa sentenza?

Ha imposto che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera non possa essere eseguito prima che il giudice lo abbia convalidato in udienza con la presenza dello straniero (o del suo difensore), con possibilità di contraddittorio effettivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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