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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla norma della legge regionale sarda che sospendeva il rinnovo delle autorizzazioni venatorie per i cacciatori non residenti in Sardegna nella fase transitoria anteriore all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia. La sospensione transitoria è giustificata da esigenze di programmazione venatoria.

Di cosa si tratta

Un cacciatore residente in Toscana si era visto rifiutare dalla Regione Sardegna il rinnovo dell’autorizzazione venatoria regionale, in forza dell’art. 98, comma 2, della legge regionale n. 23/1998, che sospendeva il rilascio di nuove autorizzazioni e il rinnovo di quelle scadute per i non residenti fino all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sardegna ha impugnato l’art. 98, comma 2, della legge regionale n. 23/1998 in riferimento agli artt. 3 e 120, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la sospensione dei rinnovi per i non residenti costituisse una discriminazione ingiustificata.

La decisione della Corte

La questione è non fondata. La norma impugnata disciplina solo la fase transitoria anteriore all’attivazione degli ATC e trova giustificazione nelle esigenze di programmazione del prelievo venatorio. I cacciatori non residenti con autorizzazione non ancora scaduta restano abilitati alla caccia in Sardegna fino alla naturale scadenza. Il mancato completamento della pianificazione non trasforma la sospensione transitoria in un diniego permanente imputabile alla norma.

Il principio

Una norma regionale che sospende temporaneamente il rinnovo delle autorizzazioni venatorie per i cacciatori non residenti durante la fase di pianificazione degli ambiti territoriali non viola il principio di uguaglianza né il divieto di ostacolare la libera circolazione delle persone. Le eventuali condotte omissive dell’amministrazione nella pianificazione sono censurabili con altri strumenti giurisdizionali.

Domande e risposte

Una regione può limitare la caccia ai soli residenti?

Non in modo definitivo e assoluto. Può però prevedere discipline transitorie giustificate da esigenze di programmazione del prelievo venatorio, come la sospensione temporanea dei rinnovi per i non residenti fino all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia.

Il principio di libera circolazione tra le Regioni si applica anche all’esercizio della caccia?

L’art. 120, primo comma, Cost. vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone. Tuttavia, misure proporzionate di programmazione venatoria, con efficacia meramente transitoria, non integrano questo divieto.

Cosa succede se la regione non completa il piano faunistico?

La Corte ha precisato che il mancato completamento del piano è una condotta amministrativa omissiva sanzionabile con gli strumenti ordinari (art. 2, legge n. 241/1990), ma non rende incostituzionale la norma che prevede la sospensione transitoria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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