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La Corte dichiara non fondate le questioni relative all’innalzamento del tetto del patteggiamento da due a cinque anni (legge n. 134/2003) e alla disciplina transitoria che consentiva richieste in corso di dibattimento, e inammissibili le questioni sollevate da alcuni rimettenti per difetto di motivazione. Il patteggiamento esteso non viola il contraddittorio né la ragionevole durata del processo.
Di cosa si tratta
La legge n. 134/2003 ha modificato l’istituto del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti), innalzando da due a cinque anni il tetto di pena entro cui opera, e ha previsto una disciplina transitoria che consentiva, per i dibattimenti già in corso, di presentare richiesta di patteggiamento oltre i termini ordinari e di sospendere il processo per quarantacinque giorni. Numerosi tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Firenze, Roma, Torino, Torre Annunziata e il Giudice dell’udienza preliminare di Pescara hanno impugnato gli artt. 1 e 5 della legge n. 134/2003 in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 27 e 111 della Costituzione, contestando sia l’estensione del patteggiamento a reati di maggiore gravità sia la disciplina transitoria per i processi in corso.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara: 1) non fondate le questioni sull’innalzamento del tetto a cinque anni; 2) non fondate le questioni sulla disciplina transitoria dei commi 1 e 2 dell’art. 5; 3) inammissibili le questioni dei Tribunali di Torre Annunziata e del GUP di Pescara. L’innalzamento del tetto non trasforma il principio del contraddittorio in regola eccezionale: le limitazioni oggettive e soggettive previste per le pene superiori a due anni garantiscono un uso ragionevole dell’istituto.
Il principio
Il patteggiamento, anche nella versione estesa fino a cinque anni, è compatibile con il principio costituzionale del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.), poiché opera su base consensuale e è accompagnato da limitazioni oggettive e soggettive. La disciplina transitoria, pur sospendendo il dibattimento, non viola la ragionevole durata del processo in misura costituzionalmente rilevante.
Domande e risposte
Quali reati possono essere patteggiati con la riforma del 2003?
La legge n. 134/2003 ha consentito il patteggiamento per pene detentive fino a cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), con l’esclusione dei gravi reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.) e dei delinquenti abituali o recidivi ex art. 99, comma 4, c.p.
Cosa prevedeva la disciplina transitoria per i processi già in corso?
L’art. 5 della legge n. 134/2003 consentiva alle parti, nei processi dibattimentali già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, di presentare richiesta di patteggiamento anche oltre i termini ordinari, con una sospensione del dibattimento di almeno quarantacinque giorni.
Il patteggiamento viola il principio del contraddittorio?
No, secondo la Corte. Il patteggiamento è una forma consensuale di definizione del processo che non è in contrasto con l’art. 111 Cost., il quale ammette deroghe al contraddittorio nella formazione della prova per consenso delle parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza della disciplina transitoria
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametri centrali
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