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La Corte dichiara ammissibile in fase preliminare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma – sezione penale nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità dell’on. Gianfranco Miccichè per dichiarazioni rese in una intervista. Il giudizio prosegue nel merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma processava l’on. Gianfranco Miccichè per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli, in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista al periodico “Liberal”. La Camera dei deputati aveva deliberato nel settembre 2001 che tali dichiarazioni riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost., paralizzando così il processo penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo che la Corte dichiari che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Miccichè per mancanza del nesso funzionale con l’attività parlamentare, e ne annulli la deliberazione del 19 settembre 2001, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
In questa fase preliminare (art. 37 l. n. 87/1953), la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono i requisiti soggettivi (legittimazione del Tribunale come organo giurisdizionale indipendente e della Camera come organo che esprime definitivamente la volontà parlamentare) e oggettivi (delibera di insindacabilità che incide sulle attribuzioni del giudice). Il giudizio di merito è rimandato alla successiva fase in contraddittorio.
Il principio
Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un organo giurisdizionale impugna una deliberazione parlamentare di insindacabilità per presunta mancanza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e l’esercizio delle funzioni tipiche. La fase preliminare verifica solo i presupposti soggettivi e oggettivi, riservando ogni decisione nel merito alla fase successiva.
Domande e risposte
Quando una dichiarazione di un parlamentare è coperta dall’insindacabilità ex art. 68?
Secondo la giurisprudenza costituzionale, è necessario un nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia (fuori dall’aula parlamentare) e l’esercizio di funzioni parlamentari tipiche. Non basta la semplice coerenza tematica o la comune appartenenza a un contesto politico.
Cosa succede se il giudice ritiene che una delibera di insindacabilità sia illegittima?
Può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo che sia dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e, se accolto nel merito, che la delibera sia annullata.
Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il merito del conflitto?
La fase preliminare (senza contraddittorio) verifica solo se esistono i requisiti formali del conflitto. Solo se superata, il conflitto è notificato alla parte resistente (la Camera) e si instaura il contraddittorio per la decisione nel merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, fulcro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.