Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla legge «La Loggia» relative alla partecipazione delle Regioni alla cosiddetta «fase ascendente» del diritto comunitario. L’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 131/2003 è compatibile con l’art. 117, commi 3 e 5, della Costituzione e con gli statuti speciali.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna avevano impugnato l’art. 5 della legge «La Loggia», che disciplina le modalità di partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea (la cosiddetta «fase ascendente»). Le ricorrenti lamentavano che la partecipazione regionale prevista fosse scarsamente incisiva.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti hanno impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 131/2003, in riferimento all’art. 117, terzo e quinto comma, Cost. e agli statuti speciali. Si sosteneva che la norma violasse la competenza concorrente in materia di «rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni» e non assicurasse una partecipazione regionale sufficientemente efficace alla formazione del diritto europeo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni, riuniti i giudizi e riservata la decisione sulle restanti censure. L’art. 5 della legge La Loggia ha attuato ragionevolmente l’art. 117, quinto comma, Cost., che riconosce la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente. La norma impugnata prevede meccanismi di coinvolgimento regionale adeguati, compresa la possibilità che il capo della delegazione italiana in sede UE sia un Presidente di Giunta regionale.

Il principio

Il legislatore statale gode di un margine di discrezionalità nel disciplinare le forme di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del diritto comunitario: purché siano previsti meccanismi reali di coinvolgimento regionale, la norma è compatibile con l’art. 117, quinto comma, Cost., anche se le Regioni avrebbero preferito poteri più incisivi.

Domande e risposte

Cosa si intende per «fase ascendente» del diritto comunitario?

È la fase in cui si formano gli atti normativi dell’Unione europea: proposte della Commissione, negoziati in Consiglio, procedure legislative. La partecipazione delle Regioni in questa fase consente di influenzare le scelte prima che le norme UE siano adottate.

Le Regioni possono partecipare ai negoziati in sede europea?

Sì, attraverso i meccanismi previsti dall’art. 5 della legge n. 131/2003 e dalle norme di attuazione. In alcuni casi un Presidente di Giunta può guidare la delegazione italiana.

Perché la partecipazione regionale è rilevante per le autonomie speciali?

Le Province autonome e le Regioni speciali hanno competenze esclusive in molte materie: se il diritto europeo incide su queste materie, il loro coinvolgimento nella fase ascendente è fondamentale per tutelare l’autonomia nelle fasi successive di attuazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.