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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1469-bis c.c., sollevata dal Tribunale di Napoli per includere nella nozione di consumatore il beneficiario non contraente di polizze cumulative infortuni stipulate dal datore di lavoro. La motivazione sulla non manifesta infondatezza è apodittica e priva di adeguato sviluppo argomentativo.
Di cosa si tratta
Alcuni dipendenti di Enel e del Comune di Napoli avevano subito infortuni coperti da polizze cumulative stipulate dai rispettivi datori di lavoro con Assitalia. Nell’agire per il pagamento dell’indennizzo, il Tribunale di Napoli si era interrogato se i beneficiari (non contraenti della polizza) potessero invocare la tutela consumeristica ex art. 1469-bis c.c. contro le clausole compromissorie inserite nelle condizioni generali di polizza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis c.c., nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. La censura era incentrata sulla disparità di trattamento tra contraente e beneficiario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. La motivazione delle ordinanze di rimessione si basa su un’apodittica affermazione dell’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma, senza sviluppare un’adeguata argomentazione sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
Il principio
Il giudice rimettente non può limitarsi ad affermare in modo apodittico l’impossibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione: deve motivare specificamente perché la norma, nel significato ascertato, sia non manifestamente infondata nella parte censurata. La mancanza di questa motivazione rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Il beneficiario di una polizza infortuni stipulata dal datore di lavoro è un «consumatore»?
La Corte non ha risposto nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione. L’art. 1469-bis c.c. (oggi sostituito dal Codice del consumo) definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
Perché la questione è inammissibile se ci sono dipendenti che potrebbero essere danneggiati?
Perché l’inammissibilità è un vizio procedurale dell’ordinanza di rimessione, non un giudizio di merito. Il Tribunale avrebbe potuto riproporre la questione con motivazione più articolata.
Le clausole compromissorie nelle polizze cumulative possono essere impugnate dai beneficiari?
Questa era la questione pratica di fondo: i beneficiari volevano contestare la clausola che demandava a periti medici la liquidazione del danno. La Corte non ha risolto il punto sostanziale per ragioni procedurali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.