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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p. (come modificati dalla legge n. 248/2002) e dell’art. 1, comma 5, della stessa legge, riguardanti la sospensione obbligatoria del processo penale in caso di richiesta di rimessione. La manifesta inammissibilità è motivata da vizi delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

La legge 7 novembre 2002, n. 248, aveva modificato gli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, disciplinando la rimessione del processo ad altro giudice e la conseguente sospensione obbligatoria del procedimento penale pendente. Più giudici (Corte di assise di Cosenza, Tribunale di Pescara, GIP di Pescara, Tribunale di Trani, sez. distaccata di Molfetta) avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni sollevate da più giudici: illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p., come modificati dalla l. n. 248/2002, e dell’art. 1, comma 5, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la sospensione obbligatoria del processo alla semplice presentazione della richiesta di rimessione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, per difetti nelle ordinanze di rimessione: in particolare per insufficiente motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza, e per la mancata considerazione di possibili interpretazioni conformi a Costituzione.

Il principio

La declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale può conseguire alla carenza di adeguata motivazione nelle ordinanze di rimessione circa la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza, anche quando più giudici sollevino questioni analoghe in contesti processuali diversi.

Domande e risposte

Che cos’è la “rimessione del processo”?

È l’istituto (artt. 45-48 c.p.p.) che consente di trasferire il processo penale a un giudice di una diversa sede, su richiesta delle parti o d’ufficio, quando susistono gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del dibattimento o ne pregiudicano la serenità.

Perché la sospensione automatica era ritenuta problematica?

Perché la sospensione obbligatoria del processo alla sola presentazione della richiesta di rimessione — anche prima che la Cassazione si pronunciasse sull’ammissibilità — poteva consentire strumenti dilatori: un imputato potrebbe presentare richieste di rimessione reiterate solo per bloccare il processo.

Cosa intende la Corte per “interpretazione conforme a Costituzione”?

È quella lettura della norma, tra le possibili, che la rende compatibile con i precetti costituzionali. Se un giudice rimettente non ha esaminato la possibilità di interpretare la norma in modo conforme a Costituzione, la questione può essere dichiarata inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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