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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 116, comma 13, del Codice della strada (d.lgs. 285/1992). I Giudici di pace rimettenti non avevano verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme, omettendo di esaminare l’incidenza di una pronuncia di incostituzionalità già pronunciata dalla Corte.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Roma e il Giudice di pace di Sorgono avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 116, comma 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma riguarda le sanzioni per la guida senza patente o con patente sospesa o revocata.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti contestavano l’art. 116, comma 13, del Codice della strada in riferimento al principio di uguaglianza, sostenendo che la disciplina sanzionatoria fosse irragionevole. Tuttavia, secondo la Corte, i giudici rimettenti si erano limitati a richiamare una precedente dichiarazione di incostituzionalità senza verificare se il sistema normativo risultante consentisse già una soluzione conforme alla Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni. I giudici rimettenti avevano assunto come tuttora presente nell’ordinamento l’assimilazione già dichiarata incostituzionale, omettendo di esaminare la possibilità di pervenire a una soluzione diversa attraverso un’interpretazione del sistema coerente con la pronuncia di incostituzionalità precedente. Le ordinanze di rimessione risultano carenti nella motivazione.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare adeguatamente l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. L’omissione di tale verifica rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa si intende per “interpretazione costituzionalmente conforme”?

È quella interpretazione di una norma che, tra più possibili letture, sceglie quella coerente con la Costituzione, evitando così la necessità di sollevare questione di legittimità.

Perché i giudici rimettenti non avevano verificato questa possibilità?

Presumibilmente ritenevano che la norma, nonostante la precedente pronuncia di incostituzionalità, continuasse ad operare in modo lesivo del principio di uguaglianza. Ma la Corte richiede un esame esplicito di tale questione nelle ordinanze di rimessione.

Quale sanzione prevede l’art. 116, comma 13, CdS?

La norma disciplina le conseguenze per chi guida senza patente o con patente sospesa o revocata, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, il ritiro del veicolo e il fermo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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