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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione. L’istituto previsto dall’art. 16, comma 5 e seguenti, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002) non viola i principi costituzionali invocati dai giudici di sorveglianza, trattandosi di una misura già esaminata e ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Diversi magistrati di sorveglianza (Alessandria, Cagliari, Reggio Emilia, Bologna) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 16 del TU immigrazione, che consente di espellere lo straniero condannato a una pena non superiore a due anni (anche residua) come alternativa alla detenzione. I rimettenti ritenevano che questa misura automatica e priva di finalità rieducativa violasse vari articoli della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

I Magistrati di sorveglianza hanno impugnato l’art. 16, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25 comma 2, 27, 97, 101, 102 e 111 della Costituzione. La censura principale riguardava il carattere automatico dell’espulsione, privo di contenuto rieducativo e applicato indiscriminatamente a situazioni diverse.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni sollevate. La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente (sentenza n. 62 del 1994) secondo cui l’espulsione alternativa alla detenzione costituisce una sospensione della pena e non una misura alternativa in senso proprio, escludendo così il contrasto con il principio rieducativo dell’art. 27 Cost.

Il principio

L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 del TU immigrazione come alternativa alla pena detentiva non superiore a due anni non viola i principi costituzionali della finalità rieducativa della pena, dell’eguaglianza e delle garanzie processuali, configurandosi come sospensione temporanea dell’esecuzione e non come pena vera e propria.

Domande e risposte

Quando può essere disposta l’espulsione alternativa alla detenzione?

Quando lo straniero deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e sussistono i presupposti previsti dall’art. 16 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

L’espulsione sostitutiva viola il principio rieducativo della pena?

No, secondo la Corte Costituzionale. L’istituto non costituisce una pena alternativa in senso tecnico ma una sospensione dell’esecuzione: lo Stato rinuncia temporaneamente ad applicare la pena allontanando lo straniero dal territorio nazionale.

Il carattere automatico della misura contrasta con l’art. 3 della Costituzione?

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata anche questa censura, confermando la compatibilità della disciplina con il principio di eguaglianza e ragionevolezza già esaminata in precedenti pronunce.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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