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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni destinate all’autorità giudiziaria) tra quelli coperti dall’esimente per i prossimi congiunti. La scelta è rimessa al legislatore e non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 384, primo comma, c.p. prevede una speciale esimente per chi commette determinati reati per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da grave danno. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri aveva sollevato questione se tale esimente si applicasse anche al reato di cui all’art. 374-bis c.p., che punisce le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Velletri dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità dell’art. 384, primo comma, c.p. nella parte in cui non estende l’esimente al reato di cui all’art. 374-bis c.p. Il rimettente sosteneva che l’esclusione creasse una disparità di trattamento irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La scelta del legislatore di limitare l’esimente a determinati reati rientra nella sua discrezionalità e non contrasta con i parametri costituzionali evocati. Non vi è una violazione del principio di uguaglianza né del diritto di difesa né del giusto processo.
Il principio
L’individuazione delle fattispecie alle quali applicare le esimenti speciali del codice penale è rimessa alla discrezionalità legislativa e non è sindacabile dalla Corte costituzionale, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Chi può invocare l’esimente dell’art. 384 c.p.?
Chi ha commesso uno dei reati tassativamente elencati dalla norma per la necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore.
Il reato di false attestazioni ex art. 374-bis c.p. è quindi sempre punibile anche se commesso per proteggere un familiare?
Sì, secondo questa pronuncia l’esimente non si estende al reato ex art. 374-bis c.p. La disciplina rimane come prevista dal codice senza estensioni analogiche.
Può il legislatore modificare l’art. 384 c.p. includendo l’art. 374-bis?
Sì. La Corte non esclude tale intervento del legislatore; semplicemente afferma che l’attuale formulazione non è incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza legislativa
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — garanzie del giusto processo
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