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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, relativa alla dirigenza e ai rapporti di lavoro regionali. La Corte dei conti aveva dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10 del 2000 disciplina aspetti della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per presunte violazioni del principio di uguaglianza e dell’obbligo di copertura finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 81, quarto comma (copertura finanziaria), della Costituzione. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari, in particolare in punto di rilevanza nel giudizio a quo o di adeguata motivazione dei dubbi di costituzionalità.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale deve essere motivata in modo specifico, indicando con precisione le norme impugnate, i parametri costituzionali violati e il nesso di rilevanza con il giudizio principale. L’assenza di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

Sì: la Corte dei conti in sede giurisdizionale (non in sede di controllo) è un giudice a tutti gli effetti, legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi pendenti davanti a sé.

Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

Impone che ogni legge che comporti oneri finanziari nuovi o maggiori indichi anche i mezzi per farvi fronte (principio di copertura finanziaria). È uno dei principi fondamentali del diritto di bilancio costituzionale.

Le leggi delle regioni a statuto speciale come la Sicilia sono soggette al controllo della Corte costituzionale?

Sì: le leggi regionali, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, sono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, sia in via incidentale (su rimessione di un giudice) sia in via principale (su ricorso dello Stato).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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