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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, relativa alla dirigenza e ai rapporti di lavoro regionali. La Corte dei conti aveva dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10 del 2000 disciplina aspetti della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per presunte violazioni del principio di uguaglianza e dell’obbligo di copertura finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 81, quarto comma (copertura finanziaria), della Costituzione. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari, in particolare in punto di rilevanza nel giudizio a quo o di adeguata motivazione dei dubbi di costituzionalità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale deve essere motivata in modo specifico, indicando con precisione le norme impugnate, i parametri costituzionali violati e il nesso di rilevanza con il giudizio principale. L’assenza di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?
Sì: la Corte dei conti in sede giurisdizionale (non in sede di controllo) è un giudice a tutti gli effetti, legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi pendenti davanti a sé.
Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?
Impone che ogni legge che comporti oneri finanziari nuovi o maggiori indichi anche i mezzi per farvi fronte (principio di copertura finanziaria). È uno dei principi fondamentali del diritto di bilancio costituzionale.
Le leggi delle regioni a statuto speciale come la Sicilia sono soggette al controllo della Corte costituzionale?
Sì: le leggi regionali, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, sono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, sia in via incidentale (su rimessione di un giudice) sia in via principale (su ricorso dello Stato).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
- Art. 81 della Costituzione — copertura finanziaria obbligatoria per le leggi che comportano nuove spese
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