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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alle intercettazioni nei luoghi di privata dimora (art. 266, comma 2, c.p.p.) e alle deroghe previste dalla normativa antimafia (art. 13 d.l. n. 152/1991), sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio).

Di cosa si tratta

L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora: di regola sono ammesse solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. L’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203/1991, prevede una disciplina derogatoria più ampia per la criminalità organizzata. La Cassazione ne ha dubitato la compatibilità con l’art. 14 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata). Parametro costituzionale: art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). Rimettente: Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti tecnici necessari — in particolare quelli riguardanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza — per accedere al giudizio di merito.

Il principio

L’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. non esclude la possibilità di intercettazioni ambientali, ma esige che queste siano autorizzate dall’autorità giudiziaria e disciplinate dalla legge. La questione di compatibilità costituzionale delle norme derogatorie in materia di criminalità organizzata non può essere esaminata in assenza dei presupposti di ammissibilità.

Domande e risposte

Quando è ammessa un’intercettazione ambientale nel domicilio?

Secondo il codice di rito, solo quando vi è fondato motivo di ritenere che l’attività criminosa si stia svolgendo in quel luogo. Per i reati di criminalità organizzata la disciplina di cui al d.l. n. 152/1991 consente intercettazioni ambientali anche in assenza di tale condizione.

Perché l’art. 14 Cost. è rilevante per le intercettazioni?

L’art. 14 Cost. garantisce l’inviolabilità del domicilio: le ispezioni, perquisizioni e sequestri in luoghi privati sono ammissibili solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, con garanzie motivazionali. Le intercettazioni ambientali costituiscono una forma di accesso indiretto al domicilio.

La manifesta inammissibilità chiude definitivamente la questione?

No: il giudice rimettente potrà sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza che superi i vizi processuali rilevati dalla Corte, correggendo la motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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