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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alle intercettazioni nei luoghi di privata dimora (art. 266, comma 2, c.p.p.) e alle deroghe previste dalla normativa antimafia (art. 13 d.l. n. 152/1991), sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio).
Di cosa si tratta
L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora: di regola sono ammesse solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. L’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203/1991, prevede una disciplina derogatoria più ampia per la criminalità organizzata. La Cassazione ne ha dubitato la compatibilità con l’art. 14 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata). Parametro costituzionale: art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). Rimettente: Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti tecnici necessari — in particolare quelli riguardanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza — per accedere al giudizio di merito.
Il principio
L’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. non esclude la possibilità di intercettazioni ambientali, ma esige che queste siano autorizzate dall’autorità giudiziaria e disciplinate dalla legge. La questione di compatibilità costituzionale delle norme derogatorie in materia di criminalità organizzata non può essere esaminata in assenza dei presupposti di ammissibilità.
Domande e risposte
Quando è ammessa un’intercettazione ambientale nel domicilio?
Secondo il codice di rito, solo quando vi è fondato motivo di ritenere che l’attività criminosa si stia svolgendo in quel luogo. Per i reati di criminalità organizzata la disciplina di cui al d.l. n. 152/1991 consente intercettazioni ambientali anche in assenza di tale condizione.
Perché l’art. 14 Cost. è rilevante per le intercettazioni?
L’art. 14 Cost. garantisce l’inviolabilità del domicilio: le ispezioni, perquisizioni e sequestri in luoghi privati sono ammissibili solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, con garanzie motivazionali. Le intercettazioni ambientali costituiscono una forma di accesso indiretto al domicilio.
La manifesta inammissibilità chiude definitivamente la questione?
No: il giudice rimettente potrà sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza che superi i vizi processuali rilevati dalla Corte, correggendo la motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 14 della Costituzione — inviolabilità del domicilio e limiti alle intercettazioni ambientali
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