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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che istituiva case da gioco nel territorio regionale. La Regione non può derogare al divieto penale del gioco d’azzardo (artt. 718 e ss. c.p.) perché l’ordinamento penale è materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge regionale n. 17 del 2002, che prevedeva la possibilità di istituire case da gioco nel territorio regionale mediante una società per azioni promossa dall’amministrazione regionale o in concessione a soggetti privati europei. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e di ordine pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
La legge regionale n. 17 del 2002 del Friuli-Venezia Giulia introduceva una deroga al divieto penale di gioco d’azzardo sancito dagli artt. 718 e seguenti del codice penale, invadendo la materia «ordinamento penale» riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La censura era proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la materia dell’ordinamento penale. Solo leggi statali possono derogare al divieto del gioco d’azzardo: le attuali deroghe (Sanremo, Venezia, Campione d’Italia, Saint-Vincent) trovano fondamento in discipline statali, non regionali. L’unitarietà dell’oggetto della legge regionale impone la declaratoria di incostituzionalità dell’intera legge.
Il principio
Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono con proprie leggi introdurre deroghe al divieto penale del gioco d’azzardo: solo il legislatore statale dispone della competenza esclusiva in materia di ordinamento penale e può individuare i casi di leceità del gioco d’azzardo.
Domande e risposte
Le case da gioco esistenti in Italia (Sanremo, Venezia, ecc.) sono illegali?
No. Le case da gioco storiche operano in base a deroghe fondate su leggi o atti statali, non regionali, che la giurisprudenza ha ricondotto all’esercizio della competenza statale in materia penale.
Una regione a statuto speciale può avere più poteri in materia?
No, secondo la Corte. Nemmeno lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia attribuisce competenza in materia penale alla Regione, e la riforma del Titolo V del 2001 non ha cambiato questo assetto.
Perché il gioco d’azzardo rientra nella materia penale e non in quella del commercio o del turismo?
Perché istituzione di case da gioco introduce una deroga a norme penali incriminatrici: è la deroga al divieto penale che determina la competenza esclusiva dello Stato, indipendentemente dal settore economico coinvolto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — art. 117 Cost. — competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.