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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che istituiva case da gioco nel territorio regionale. La Regione non può derogare al divieto penale del gioco d’azzardo (artt. 718 e ss. c.p.) perché l’ordinamento penale è materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge regionale n. 17 del 2002, che prevedeva la possibilità di istituire case da gioco nel territorio regionale mediante una società per azioni promossa dall’amministrazione regionale o in concessione a soggetti privati europei. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e di ordine pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

La legge regionale n. 17 del 2002 del Friuli-Venezia Giulia introduceva una deroga al divieto penale di gioco d’azzardo sancito dagli artt. 718 e seguenti del codice penale, invadendo la materia «ordinamento penale» riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La censura era proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la materia dell’ordinamento penale. Solo leggi statali possono derogare al divieto del gioco d’azzardo: le attuali deroghe (Sanremo, Venezia, Campione d’Italia, Saint-Vincent) trovano fondamento in discipline statali, non regionali. L’unitarietà dell’oggetto della legge regionale impone la declaratoria di incostituzionalità dell’intera legge.

Il principio

Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono con proprie leggi introdurre deroghe al divieto penale del gioco d’azzardo: solo il legislatore statale dispone della competenza esclusiva in materia di ordinamento penale e può individuare i casi di leceità del gioco d’azzardo.

Domande e risposte

Le case da gioco esistenti in Italia (Sanremo, Venezia, ecc.) sono illegali?

No. Le case da gioco storiche operano in base a deroghe fondate su leggi o atti statali, non regionali, che la giurisprudenza ha ricondotto all’esercizio della competenza statale in materia penale.

Una regione a statuto speciale può avere più poteri in materia?

No, secondo la Corte. Nemmeno lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia attribuisce competenza in materia penale alla Regione, e la riforma del Titolo V del 2001 non ha cambiato questo assetto.

Perché il gioco d’azzardo rientra nella materia penale e non in quella del commercio o del turismo?

Perché istituzione di case da gioco introduce una deroga a norme penali incriminatrici: è la deroga al divieto penale che determina la competenza esclusiva dello Stato, indipendentemente dal settore economico coinvolto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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