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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze perché la norma impugnata — che vietava all’adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini quando il genitore biologico avesse dichiarato di voler rimanere anonimo — era stata modificata dal d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prima che la Corte si pronunciasse nel merito.

Di cosa si tratta

Un uomo adottato da piccolo, diventato padre a sua volta, aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze di poter conoscere le proprie origini biologiche, nonostante la madre naturale avesse a suo tempo dichiarato di non voler essere nominata. Il tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, che vietava tale accesso in modo assoluto senza possibilità di verificare se la volontà del genitore biologico fosse mutata nel tempo.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo introdotto dall’art. 24 della legge n. 149 del 2001, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza verificare la persistenza della volontà di anonimato del genitore biologico. Parametri: artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti perché il d.lgs. n. 196 del 2003 ha sostituito il comma 7 dell’art. 28 restringendo il divieto al solo caso della madre che, alla nascita, abbia dichiarato di non voler essere nominata. Spetta al tribunale rimettente valutare se nel caso specifico si applichi il vecchio o il nuovo testo e se la questione rimanga rilevante.

Il principio

Le modifiche legislative sopravvenute al testo della norma impugnata nel corso del giudizio costituzionale impongono la restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta valutare quale testo sia applicabile e se permangano i profili di incostituzionalità originariamente denunciati.

Domande e risposte

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini è tutelato costituzionalmente?

La questione non è stata decisa nel merito. La Corte ha restituto gli atti per consentire al tribunale di valutare la questione alla luce delle modifiche normative.

Cosa cambia con il d.lgs. n. 196 del 2003?

Il nuovo testo restringe il divieto di accesso alle sole ipotesi in cui la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, eliminando le altre due ipotesi precedentemente previste.

Chi può chiedere accesso alle informazioni sulle origini?

Secondo la legge n. 184 del 1983, l’adottato che abbia compiuto i venticinque anni (o in determinate circostanze, vent’anni) può accedere alle informazioni sui propri genitori biologici, salvo i casi di divieto previsti dalla legge.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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