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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 295 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia in un giudizio di separazione. Il giudice rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente imposto prevedere la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale avente ad oggetto lo stesso fatto. La questione è stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione adeguata.
Di cosa si tratta
Il caso trae origine da un giudizio di separazione con addebito davanti alla Corte d’appello di Venezia: l’addebito era fondato su un unico fatto storico (atti libidinosi verso una nipote) per il quale era pendente un procedimento penale. Il giudice civile si chiedeva se dovesse sospendere il giudizio in attesa dell’esito penale, data la mancanza della cosiddetta «pregiudiziale penale» nell’ordinamento vigente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 295 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Parametro: art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: Corte d’appello di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione non entra nel merito: la questione è stata giudicata inammissibile per non aver adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza nel caso concreto.
Il principio
La questione di costituzionalità dell’art. 295 c.p.c. è inammissibile ove il giudice rimettente non abbia motivato con sufficiente precisione la rilevanza della questione e il contrasto con il parametro costituzionale invocato.
Domande e risposte
Esiste ancora la «pregiudiziale penale» nel nostro ordinamento?
No. L’abrogazione dell’art. 3 c.p.p. del 1930 e la nuova formulazione dell’art. 295 c.p.c. hanno introdotto il principio della completa autonomia dei due giudizi, civile e penale.
Cosa intende la Corte d’appello per carenza di garanzie nel processo civile?
Il giudice rimettente sottolineava che nel civile la contestazione è generica, il giudice non ha poteri istruttori autonomi e le prove sono diverse da quelle penali, con possibili esiti difformi sui medesimi fatti.
Perché la questione è inammissibile?
Perché il giudice rimettente non ha fornito motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sul perché la norma violerebbe specificamente l’art. 24 Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — art. 24 Cost. — diritto di agire in giudizio e diritto di difesa
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