Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 456 c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato per avviso incompleto o errato sui termini per richiedere i riti alternativi. L’omissione o l’inesattezza dell’avviso può dar luogo a nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., senza necessità di una declaratoria di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
Il decreto di giudizio immediato deve contenere l’avviso che l’imputato può chiedere, entro quindici giorni, il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Nel caso di specie, il decreto indicava erroneamente sette giorni invece di quindici. L’imputato non aveva quindi esercitato in tempo il diritto ai riti alternativi. La Corte di appello di Palermo aveva sollevato questione sulla mancanza di una nullità esplicita per questo vizio nel testo dell’art. 456 c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Palermo ha impugnato l’art. 456 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva espressamente la nullità del decreto di giudizio immediato in caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso sulla facoltà di richiedere i riti alternativi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata “nei sensi di cui in motivazione”. La motivazione precisa che l’omissione o l’inesattezza dell’avviso sui riti alternativi nel decreto di giudizio immediato integra già, per via interpretativa, una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p. (nullità concernente l’intervento dell’imputato). Non è quindi necessaria una pronuncia di incostituzionalità: i giudici possono e devono dichiarare la nullità in via interpretativa, come la stessa Corte aveva già chiarito con la sentenza n. 497 del 1995.
Il principio
L’avviso all’imputato sulla possibilità di richiedere i riti alternativi nel decreto di giudizio immediato è funzionale al diritto di difesa. L’erronea indicazione del termine per tali richieste determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., rilevabile dal giudice in via interpretativa, senza bisogno di una norma esplicita che la sanzioni. L’interpretazione sistematica garantisce adeguata tutela all’imputato.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio immediato e quando può essere richiesto?
Il giudizio immediato (art. 453 ss. c.p.p.) è un rito abbreviato nel quale si passa direttamente all’udienza dibattimentale senza udienza preliminare, su richiesta del PM quando la prova è evidente. L’imputato deve essere avvisato del decreto e può optare entro quindici giorni per il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Cosa sono le nullità a regime intermedio?
Le nullità a regime intermedio (art. 178-180 c.p.p.) sono quelle relative all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato e delle altre parti. Non sono rilevabili d’ufficio in qualunque grado ma devono essere dedotte entro precise preclusioni processuali; se non eccepite tempestivamente, si sanano.
Perché la sentenza è “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?
Questa formula indica che la norma impugnata non è incostituzionale, ma che la sua interpretazione conforme alla Costituzione (che garantisce il diritto di difesa) è quella indicata dalla Corte in motivazione. In sostanza, la Corte chiarisce come la norma deve essere applicata dai giudici senza dichiararne l’illegittimità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità con il decreto di citazione monocratico
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa dell’imputato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto a disporre del tempo per preparare la difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.