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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla retribuzione delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici nel periodo precedente alla riforma del 1998. La Corte di appello di Perugia aveva formulato la questione in modo condizionato (solo “qualora le norme si interpretassero in un certo senso”), senza risolvere essa stessa il problema interpretativo, rendendo la questione inammissibile per difetto di rilevanza concreta.
Di cosa si tratta
Un dipendente della Regione Umbria aveva svolto mansioni superiori nel periodo 1991-1998 e chiedeva le relative differenze retributive. La Regione sosteneva che le norme del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo precedente alla modifica del 1998) non consentissero il pagamento delle differenze per il periodo anteriore alla riforma. La Corte di appello di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in forma ipotetica.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Perugia ha impugnato gli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993 e gli artt. 25 e 43, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 387/1998), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, “qualora vengano interpretati nel senso della insussistenza del diritto del dipendente a percepire la differenza retributiva per la qualifica superiore”.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La questione è stata formulata in modo condizionato: la Corte di appello non ha risolto essa stessa il dubbio interpretativo sulla portata delle norme, ma ha rimesso alla Corte costituzionale la questione solo nell’ipotesi in cui le norme si interpretassero in senso sfavorevole al dipendente. Questo modus procedendi contrasta con la necessità che il giudice rimettente affronti prima il problema interpretativo e sollevi la questione solo se, dopo la corretta interpretazione, permane il contrasto costituzionale.
Il principio
Il giudice rimettente non può formulare la questione di legittimità costituzionale in modo condizionato, rimandando alla Corte la risoluzione del dubbio interpretativo. Prima di sollevare la questione, il giudice deve interpretare la norma e accertare che l’interpretazione conforme a Costituzione non sia praticabile; solo allora può rimettere alla Corte la questione di legittimità.
Domande e risposte
I dipendenti pubblici hanno diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte?
Sì, ma con limitazioni temporali. Dopo la riforma del d.lgs. n. 387/1998, che ha modificato l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori è riconosciuto. Per il periodo precedente, la questione era controversa e la Corte non si è pronunciata nel merito per l’inammissibilità della questione.
Cos’è una questione condizionata e perché è inammissibile?
Una questione condizionata è quella sollevata solo “nel caso in cui la norma si interpretasse in un certo modo”. È inammissibile perché il giudice rimettente deve prima risolvere il problema interpretativo autonomamente, usando tutti gli strumenti ermeneutici disponibili, e sollevare la questione solo se nessuna interpretazione costituzionalmente compatibile è praticabile.
L’art. 36 Cost. si applica direttamente al pubblico impiego?
La giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. anche al pubblico impiego, compreso quello privatizzato, come parametro di riferimento per la valutazione della congruità della retribuzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra lavoratori pubblici
- Art. 36 della Costituzione — diritto a retribuzione proporzionata, parametro principale
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