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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998, che fissa un termine triennale di decadenza per il rimborso della tassa di mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese, tassa già dichiarata contraria al diritto comunitario. Non è irragionevole equiparare il termine per i pagamenti indebiti per contrasto comunitario a quello ordinario per gli errori del contribuente.
Di cosa si tratta
La tassa annuale per il “mantenimento” dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese (introdotta nel 1984) era stata dichiarata contraria al diritto comunitario dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le società che l’avevano versata chiedevano il rimborso. L’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998 aveva stabilito che il rimborso andava chiesto nel termine triennale di decadenza previsto per la restituzione delle tasse sulle concessioni governative erroneamente versate. Il Tribunale di Firenze riteneva irragionevole equiparare i due tipi di indebito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che è irragionevole applicare lo stesso termine triennale di decadenza sia ai rimborsi per pagamenti derivanti da norme contrastanti con il diritto comunitario, sia ai rimborsi per errori del contribuente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 365 del 2003, emessa su questioni identiche proposte dallo stesso rimettente. La questione era già stata risolta nel senso della manifesta infondatezza: l’equiparazione dei due termini non è irragionevole poiché si tratta in entrambi i casi di un indebito tributario, e il legislatore può ragionevolmente fissare un termine uniforme.
Il principio
Il legislatore può ragionevolmente assoggettare allo stesso termine di decadenza sia il rimborso di tasse versate per errore del contribuente, sia il rimborso di tasse versate in base a norme poi dichiarate contrarie al diritto comunitario. L’art. 3 Cost. non impone una differenziazione tra queste due forme di indebito tributario ai fini della decadenza dall’azione di restituzione.
Domande e risposte
La tassa di mantenimento nel registro delle imprese esiste ancora?
No. La tassa è stata abolita dopo che la Corte di giustizia UE l’ha dichiarata contraria alla direttiva 69/335/CEE sui conferimenti di capitale. Le aziende che l’avevano versata tra il 1985 e il 1992 hanno potuto chiederne il rimborso entro il termine triennale.
Perché il Tribunale riteneva irragionevole il termine triennale?
Il Tribunale sosteneva che il pagamento di una tassa incostituzionale o anticomunitaria è qualitativamente diverso da un errore del contribuente: nel primo caso il contribuente non poteva sapere di pagare una tassa illegittima, mentre nel secondo l’errore è addebitabile a lui. La Corte ha respinto questa distinzione.
Cosa succede se il termine triennale è già scaduto quando si scopre l’illegittimità comunitaria?
Il contribuente decade dal diritto al rimborso. Il diritto comunitario impone agli Stati di prevedere termini ragionevoli per l’esercizio dei diritti di rimborso, ma non esclude l’esistenza di termini di decadenza, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
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