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La questione sull’obbligo di «ospitalità temporanea» per il convivente more uxorio che voglia subentrare nell’alloggio pubblico del partner defunto è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Un privato sosteneva di essere il convivente more uxorio della defunta assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Torino e di avere diritto al subentro nel contratto ex art. 15 l.r. Piemonte n. 46/1995. L’Agenzia territoriale per la casa contestava il diritto, osservando che la defunta risultava aver sempre dichiarato di vivere da sola e che il ricorrente aveva trasferito la residenza nell’alloggio solo dopo la morte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino dubitava degli artt. 3, 15 e 32 l.r. Piemonte n. 46/1995, nella parte in cui imponevano al convivente more uxorio — ma non agli altri componenti della famiglia estesa — di dimostrare la convivenza con la procedura di «ospitalità temporanea» dell’art. 32 per ottenere il subentro. Parametri: artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117 Cost.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva chiarito i fatti necessari per valutare la rilevanza: non aveva specificato se il ricorrente convivesse da almeno due anni prima del bando di concorso, né se avesse goduto dell’ospitalità temporanea; la non manifesta infondatezza non era motivata in modo sufficiente, in quanto il rimettente non spiegava perché le tre disposizioni impugnate dovessero essere lette congiuntamente.
Il principio
La carente motivazione sulla rilevanza della questione — che richiede l’individuazione precisa dei fatti sub iudice e del legame tra la norma impugnata e la decisione da adottare — determina la manifesta inammissibilità; altrettanto vale per l’omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Il convivente di fatto ha diritto a subentrare nell’alloggio pubblico del partner defunto?
Sì, in linea generale, ma alle condizioni stabilite dalla normativa regionale: occorre dimostrare la convivenza stabile da almeno due anni prima del bando, e alcune normative regionali richiedono procedure specifiche come l’«ospitalità temporanea». La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto il diritto alla casa come diritto fondamentale.
Perché la Regione Piemonte distingueva tra convivente more uxorio e altri familiari?
La legge regionale del 1995 collocava il convivente more uxorio nella «famiglia estesa» richiedendogli di dimostrare la convivenza nelle «forme di legge». La Regione sosteneva che in pratica anche gli altri componenti della famiglia estesa dovessero dimostrare la convivenza, ma con più ampia libertà di mezzi istruttori.
Cosa è l’«ospitalità temporanea» negli alloggi ERP?
È un istituto previsto da alcune normative regionali che consente all’ente gestore di autorizzare la presenza stabile di un soggetto nell’alloggio pubblico assegnato: dopo un periodo (di solito due anni), l’ospite può essere incluso nel nucleo familiare e acquisire diritti successori sull’assegnazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela delle formazioni sociali e diritto all’abitazione per i conviventi di fatto
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nel trattamento del convivente more uxorio rispetto ad altri componenti del nucleo familiare
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e parità nella formazione della prova
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