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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 162/2004 ha dichiarato non fondate le questioni su leggi regionali che abolivano il libretto sanitario per gli addetti all’industria alimentare: spetta alle Regioni disciplinare gli strumenti di prevenzione in materia di igiene degli alimenti, nei limiti dei principi statali.

Di cosa si tratta

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), varie Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio) avevano abolito il libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto all’industria alimentare, sostituendolo con sistemi di formazione e responsabilizzazione delle imprese. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste leggi regionali sostenendo che la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti fosse materia riservata alla legislazione statale di principio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Governo contestava le leggi regionali per contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza) e co. 3 (tutela della salute come materia concorrente) della Costituzione. In particolare, la legge toscana n. 24/2003 era stata impugnata in modo generico («art. 1, comma 2, nonché gli articoli ad esso collegati»).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione sulla legge toscana per genericità dell’impugnazione; 2) non fondate le questioni sulle leggi di Emilia-Romagna e Lombardia: la prevenzione in materia alimentare rientra nella «tutela della salute» (materia concorrente), e le Regioni possono disciplinare gli strumenti di prevenzione nel rispetto dei principi fondamentali statali; 3) non fondata anche la questione sulla legge laziale n. 29/2003.

Il principio

La tutela della salute è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li attuano e possono scegliere gli strumenti più idonei alla prevenzione — inclusa l’abolizione del libretto sanitario in favore di sistemi basati sulla formazione aziendale — purché non violino i principi statali.

Domande e risposte

Il libretto di idoneità sanitaria per gli addetti alimentari è ancora obbligatorio?

Non più a livello nazionale: il d.lgs. n. 193/2007 e il regolamento CE n. 852/2004 hanno sostituito il libretto con obblighi di formazione e procedure HACCP. Le Regioni avevano anticipato questa evoluzione con le leggi del 2003.

Perché la questione sulla legge toscana è stata dichiarata inammissibile?

Il ricorso governativo impugnava l’art. 1, comma 2, «nonché gli articoli ad esso collegati» senza identificare specificamente le norme censurate: questa genericità non consentiva alla Corte di delimitare l’oggetto del giudizio.

La materia alimentare è di competenza statale o regionale?

La «tutela della salute» è materia concorrente (art. 117, co. 3, Cost.): lo Stato stabilisce i principi fondamentali (ad esempio l’obbligo di prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti), le Regioni disciplinano il modo concreto di attuarli nel proprio territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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