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Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Toscana sulle norme regionali sulla localizzazione degli impianti di radiocomunicazione è cessato: il TAR Toscana aveva già annullato la delibera regionale con sentenza passata in giudicato.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva adottato la delibera del Consiglio regionale n. 12/2002, fissando criteri per la localizzazione di impianti radio-televisivi e per la telefonia cellulare, con limiti di campo elettrico (0,5 V/m) più restrittivi di quelli statali nelle «aree sensibili» (entro 50 metri da scuole, ospedali, ecc.). Il Presidente del Consiglio aveva sollevato conflitto di attribuzione, lamentando la violazione della competenza statale nelle materie concorrenti «tutela della salute» e «ordinamento della comunicazione».
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente sosteneva che la delibera regionale violasse i principi fondamentali ricavabili dalla l. n. 36/2001 (legge quadro sull’esposizione ai campi elettromagnetici): le Regioni non possono determinare autonomamente i limiti di esposizione, essendo riservati allo Stato in via unitaria. Parametro: art. 117, co. 3, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il TAR Toscana aveva annullato la delibera con sentenze n. 10 e n. 11 del 16 gennaio 2003, e queste sentenze erano passate in giudicato (nessuna impugnazione in appello al Consiglio di Stato). La questione davanti alla Corte era divenuta priva di oggetto.
Il principio
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’atto che aveva originato il conflitto è stato rimosso dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, così eliminando la lesione delle attribuzioni denunciata.
Domande e risposte
Le Regioni possono fissare limiti di campo elettromagnetico più restrittivi di quelli statali?
No, secondo la legge quadro n. 36/2001 e la giurisprudenza costituzionale: i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità devono essere fissati dallo Stato in via uniforme su tutto il territorio. Le Regioni possono disciplinare aspetti di governo del territorio, ma non modificare i valori tecnici di campo.
Cosa è la «cessazione della materia del contendere»?
È una pronuncia processuale con cui la Corte prende atto che il conflitto ha perso oggetto: l’atto impugnato è stato eliminato dall’ordinamento, di solito per annullamento giudiziale o abrogazione, e non c’è più nulla da decidere nel merito.
La Regione Toscana si è costituita nel giudizio davanti alla Corte?
Sì, ma fuori termine: la costituzione era tardiva e la Corte l’ha dichiarata inammissibile. Il giudizio si è poi chiuso per cessazione della materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze del TAR.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e comunicazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.