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La questione sull’art. 126, co. 7, codice della strada (fermo del veicolo per guida con patente scaduta) è stata dichiarata manifestamente inammissibile: il rimettente aveva censurato la norma sbagliata — avrebbe dovuto impugnare il decreto legislativo che non aveva eliminato la sanzione accessoria, come invece imposto dalla legge delega.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Vignola giudicava un ricorso contro la sanzione accessoria del fermo del veicolo irrogata per guida con patente scaduta. La legge delega n. 85/2001 prevedeva l’eliminazione di tale sanzione accessoria, ma il d.lgs. n. 9/2002 che aveva riformato il codice della strada non l’aveva abolita. Il Giudice aveva però impugnato l’art. 126, co. 7, del codice originario (d.lgs. n. 285/1992) anziché il decreto attuativo n. 9/2002.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace contestava l’art. 126, co. 7, d.lgs. n. 285/1992 per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla legge delega che imponeva di eliminare il fermo del veicolo. Tuttavia la norma del 1992 era rimasta inalterata: il problema era nel decreto attuativo del 2002 che non aveva ottemperato alla delega.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. I parametri degli artt. 76 e 77 Cost. «reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato»: non possono essere usati per censurare una norma anteriore e diversa dal decreto delegato. Il rimettente avrebbe dovuto impugnare il d.lgs. n. 9/2002 nella parte in cui non aveva eliminato la sanzione, non la norma del 1992 rimasta invariata. Nota: la sanzione era stata comunque eliminata dal d.l. n. 151/2003, ma non applicabile retroattivamente.
Il principio
I parametri costituzionali degli artt. 76 e 77 Cost. disciplinano i rapporti tra legge delegante e decreto delegato: essi non possono essere invocati per censurare norme che non appartengono a tale rapporto delegazione-attuazione, pena la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
La sanzione del fermo del veicolo per guida con patente scaduta esiste ancora?
No: il d.l. n. 151/2003 (conv. l. n. 214/2003) ha eliminato la sanzione accessoria del fermo del veicolo per la guida con patente scaduta. Tuttavia la modifica non è retroattiva: la condotta resta disciplinata dalla legge del tempo in cui si è verificata.
Perché il giudice a quo ha sbagliato la norma da impugnare?
Avrebbe dovuto censurare il d.lgs. n. 9/2002 — il decreto attuativo della delega — nella parte in cui non aveva eliminato la sanzione come imposto dalla legge n. 85/2001. Invece ha impugnato la norma del 1992 che, non essendo un decreto delegato della n. 85/2001, non può essere valutata in rapporto a quella delega.
Il principio di irretroattività si applica alle sanzioni amministrative?
Sì: in materia di illeciti amministrativi, ai sensi dell’art. 1 l. n. 689/1981, la condotta è assoggettata alla legge vigente al momento del fatto; la disciplina successiva più favorevole non si applica retroattivamente, a differenza di quanto avviene in materia penale con il favor rei.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — principio di delega legislativa e limiti del decreto delegato
- Art. 77 della Costituzione — divieto per il governo di eccedere i limiti della delega
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