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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, della legge n. 140/2003, che estende l’insindacabilità parlamentare anche alle dichiarazioni di “critica e denuncia politica” rese fuori dal Parlamento. La Corte non ritiene che la norma ecceda i limiti dell’art. 68, comma 1, Cost., ma precisa che i giudici devono interpretarla in conformità alla giurisprudenza costituzionale sulla “sostanziale corrispondenza”.

Di cosa si tratta

Un parlamentare era imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere definito “pazzi come Milosevic” alcuni magistrati della Procura di Palermo in un’intervista rilasciata il giorno in cui la Giunta per le autorizzazioni aveva espresso parere favorevole alla sua custodia cautelare. La difesa invocava l’insindacabilità ex art. 68 Cost. e la nuova legge n. 140/2003.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma, il G.i.p. del Tribunale di Milano e il Tribunale di Bologna hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 68 (primo comma) della Costituzione, nonché dell’art. 117 Cost.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i tre giudizi. Dichiara non fondata la questione sull’art. 3, comma 1: la norma non eccede i limiti dell’art. 68 Cost., a condizione che sia interpretata nel senso che l’insindacabilità si applica alle dichiarazioni esterne in “sostanziale corrispondenza” con atti tipici parlamentari, secondo la giurisprudenza costituzionale costante. Dichiara invece inammissibile la questione sugli altri commi (3, 4, 5 e 7), sollevata solo dal G.i.p. di Milano, per carenza di rilevanza.

Il principio

La legge ordinaria che attua l’art. 68, comma 1, Cost. può estendere l’insindacabilità anche alle dichiarazioni esterne al Parlamento, purché queste siano in sostanziale corrispondenza con opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. La mera connessione con le funzioni o il solo collegamento tematico non bastano.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, comma 1, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale che protegge la libertà di mandato parlamentare.

Quando si applica l’insindacabilità alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento?

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’insindacabilità si estende alle dichiarazioni esterne solo quando vi sia “sostanziale corrispondenza” tra ciò che il parlamentare ha detto pubblicamente e un atto tipico già compiuto nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari. La mera connessione politica o tematica non è sufficiente.

La legge n. 140/2003 ha cambiato i criteri per l’insindacabilità?

La legge ha cercato di estendere la nozione di insindacabilità a ogni “attività di critica e denuncia politica connessa alle funzioni parlamentari”. La Corte ha dichiarato la questione non fondata ma ha chiarito che la norma deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza costituzionale, richiedendo sempre la sostanziale corrispondenza con atti parlamentari tipici.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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